Adeguamento statuti norme D. Lgs. 36/2021
- Pubblicato: 24 Giugno 2024
Si ricorda che nell'ambito della Riforma dello Sport è necessario che tutte le ASD/SSD si adeguino alle nuove disposizioni, modificando il proprio statuto ed integrandolo con le norme del D. Lgs. 36/2021, entro il 30 giugno p.v.
Ai fini dell’imposta di registro, l’articolo 12, comma 2-bis 26, del citato d.lgs. n.36/2021 stabiliva che le modifiche statutarie adottate entro la data normativamente prevista «sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto».
Con la circolare 3 del 17 febbraio 2024 l'Agenzia delle Entrate ha specificato che, oltre alle modifiche riguardanti gli elementi di cui all’articolo 727 del d.lgs. n. 36 del 2021, sono da ricomprendere nel regime di esenzione dall’imposta di registro anche le ulteriori modifiche o integrazioni statutarie previste dal citato Capo I dello stesso decreto, riguardanti, in particolare:
- la possibilità di esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle istituzionali (articolo 9);
- la ridefinizione delle clausole di incompatibilità degli amministratori (articolo 11).
- la possibilità di esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle istituzionali (articolo 9);
- la ridefinizione delle clausole di incompatibilità degli amministratori (articolo 11).
Come noto la mancata conformità dello statuto ai nuovi criteri rende inammissibile la richiesta di iscrizione al RAS e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d’ufficio dallo stesso. Sul punto si ricorda che l’iscrizione al RAS certifica la natura dilettantistica dell’attività svolta dagli enti sportivi ai fini delle agevolazioni disposte dall’ordinamento statale.
La Segreteria Federale resta a disposizione per eventuali necessità.