Affiliazione e Tesseramento 2024

REQUISITI PER AFFILIARSI ALLA FIBA

Possono affiliarsi alla FIBa gli enti sportivi dilettantistici, costituiti nel rispetto di quanto previsto dall’art all’art. 6 del D.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e s.m.i. in:

  1. associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
  2. associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
  3. società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice
  4. d) enti del terzo settore costituiti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al Registro delle attività sportive

Per il tesseramento dei ruoli presenti in affiliazione da parte dei Gruppi Sportivi si invia a quanto sopra indicato nel paragrafo relativo alle richieste di prima affiliazione.

 

REQUISITI STATUTARI PER L’OTTENIMENTO DELLA AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE

L’art.7 del D.lgs. 36/2021 prevede che le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono costituirsi con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale.

Nello statuto devono essere espressamente previsti:

  1. a) la denominazione;
  2. b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale

dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

  1. c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
  2. d) l'assenza di fini di lucro come regolamentato dall'articolo 8 del D.lgs. 36/2021;
  3. e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
  4. f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
  5. g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
  6. h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

Si segnala inoltre che con delibera n. 1273 del 15/07/2004 il CONI ha previsto che le società e associazioni sportive che intendono ottenere il riconoscimento sportivo devono inoltre prevedere, nei propri statuti, in aggiunta ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, l’obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI, nonché agli statuti e regolamenti degli Organismi affilianti a cui la società o associazioni intendono affiliarsi.

Per le associazioni e le società sportive costituite per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117, che abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore (anche nella forma di impresa sociale e siano iscritte al Registro unico del terzo settore), non è richiesto il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica di cui alla sopraindicata lettera b).

Si segnala, inoltre, che l’articolo 9 del D.lgs. 36/2021 prevede che le ASD e SSD possono esercitare attività diverse da quelle principali, a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali.

Si ricorda che i criteri ed i limiti devono essere definiti con successivo Decreto non ancora approvato. In ogni caso si segnala che il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri comporterà la cancellazione d’ufficio dal RAS.

Viene precisato che i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal suddetto computo.

Esempi di Atto Costitutivo e Statuto di ASA conformi alla nuova normativa del D. Lgs. 36/2021 sono scaricabili dal sito.

 

Adeguamenti statutari

Il correttivo dispone che per l’adeguamento degli statuti ci sarà tempo fino al 31 dicembre 2023.

 Le modifiche vanno adottate con la medesima forma dello statuto esistente e pertanto:

  • atto pubblico per le ssd o per le asd che avessero optato per tale forma al momento della costituzione o che intendessero acquisire la personalità giuridica ai sensi dell’art.14 D.Lgs. 39/21;
  • scrittura privata registrata per tutti gli altri casi, che interessano la stragrande maggioranza delle asd.

Il correttivo non ha previsto semplificazioni sui quorum costitutivi e deliberativi per l’adozione delle variazioni statutarie – a differenza di quanto era stato disposto nell’ambito del terzo settore – e pertanto le modifiche dovranno essere adottate dall’assemblea straordinaria con le maggioranze indicate dagli statuti vigenti al momento della convocazione.

La mancata conformità dello statuto ai suddetti criteri rende inammissibile la richiesta di iscrizione al RAS e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d’ufficio dallo stesso. Sul punto si ricorda che l’iscrizione al RAS certifica la natura dilettantistica dell’attività svolta dagli enti sportivi ai fini delle agevolazioni disposte dall’ordinamento statale.

Le ASD/SSD sono tenute ad uniformare i propri statuti entro il 31 dicembre 2023: a tal fine è prevista l’esenzione dall’imposta di registro per le necessarie modifiche statutarie oltre che l’esenzione da imposta di bollo.

E’ prevista l’esenzione dall’imposta di registro (pari a 200 euro) ma limitatamente alle modifiche statutarie – adottate entro il predetto termine – che hanno lo scopo di adeguare e conformare gli statuti alla disposizioni del D.Lgs.36/21.

I contenuti che la riforma impone di recepire negli statuti si possono schematizzare e riassumere come segue:

  1. a) Indicare l’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche(art.7); tale disposizione non si applica agli enti del terzo settore , come ad esempio i sodalizi con doppia veste di asd/aps, che possono svolgere sia attività sportiva dilettantistica sia altre attività di interesse generale, ad esempio culturali o formative senza rispettare il criterio di principalità dell’attività sportiva dilettantistica, purchè svolgano in via principale una o più delle attività di interesse generale e fatte salve le attività diverse nei limiti di quanto previsto dal D.Lgs. 117/17.
  2. b) Prevedere la possibilità di svolgere attività secondarie e strumentali diverse da quelle principali, che in difetto non potranno quindi essere esercitate (art, 9). Ricordiamo che tra le attività diverse, da esercitare

secondo limiti e criteri definiti da un decreto attuativo non ancora emanato, sono compresi i proventi derivanti da sponsorizzazione, promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti e dalla gestione di impianti e strutture sportive, ancorché non soggetti ai limiti che verranno individuati con il predetto decreto. Se lo statuto non prevederà la possibilità di svolgere attività “diverse e strumentali”, tutte queste attività, comprese quelle pubblicitarie e di sponsorizzazione, non potranno più essere esercitate

  1. c) Ridefinire l’assenza del fine di lucro secondo quanto disposto dall’art.8 che rafforza il vincolo di destinazione del patrimonio e, quanto al divieto di distribuzione degli utili, estende la platea di soggetti da monitorare includendovi soci, associati, lavoratori, collaboratori e componenti degli organi sociali con rinvio alle disposizioni del terzo settore (art. 3 comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, d.lgs. 112/17) per le ipotesi presuntive di distribuzione indiretta di utili e avanzi di gestione  (tra le quali spicca la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai CCNL).
  2. d) Aggiornare il regime dell’incompatibilità degli amministratori (art.11) che viene esteso a qualsiasi carica ricoperta in altre associazioni o società sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima FSN, DSA o EPS (in quest’ultimo caso a prescindere dalla singola disciplina sportiva). Pur ritenendo che le clausole sull’incompatibilità non debbano essere necessariamente recepite negli statuti in quanto non comprese tra i requisiti qualificanti e comunque direttamente applicabili a prescindere dalle previsioni statutarie in quanto stabilite da norma imperativa – in via prudenziale è consigliabile aggiornare gli statuti anche con riguardo al nuovo regime di incompatibilità, atteso che comunque andranno modificati per l’inserimento delle altre clausole obbligatorie

 

Prima affiliazione dell’Associazione alla FIBa

L’Associazione che intenda formalizzare la prima affiliazione alla federazione deve inoltrare alla Segreteria federale, all’indirizzo mail tesseramento@badmintonitalia.it la seguente documentazione:

  • Modello DF90 compilato in ogni sua parte (scaricabile dal sito federale);
  • Copia dell’Atto Costitutivo dell’Associazione;
  • Copia dello Statuto dell’Associazione;
  • Copia del Codice Fiscale dell’Associazione;
  • Copia del verbale di assemblea dei soci con cui è stato nominato il Consiglio Direttivo in carica;
  • Copia del documento d’identità del Legale Rappresentante;

Il versamento della quota di affiliazione deve essere effettuato esclusivamente tramite Carta di Credito sulla Piattaforma del Tesseramento una volta abilitati alle operazioni.  

 

Associazione già affiliata ad altri organismi sportivi

Nel caso in cui un’Associazione che intenda formalizzare la prima affiliazione alla Federazione sia già affiliata a:

  • Un’altra Federazione Sportiva Nazionale (FSN);
  • Una Disciplina Sportiva Associata (DSA) riconosciuta dal Coni;
  • Un Ente di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuto dal Coni e convenzionato FIBa (vedi elenco sul sito) può formalizzare la prima affiliazione alla Federazione usufruendo dell’agevolazione che prevede la gratuità della prima quota di affiliazione.

In tal caso occorre inoltrare alla Segreteria federale, all’indirizzo mail tesseramento@badmintonitalia.it la seguente documentazione:

  • Modello DF91 compilato in ogni sua parte (scaricabile dal sito federale);
  • Copia dell’Atto Costitutivo dell’Associazione;
  • Copia dello Statuto dell’Associazione;
  • Copia del Codice Fiscale dell’Associazione;
  • Copia del verbale di assemblea dei soci con cui è stato nominato il Consiglio Direttivo in carica;
  • Copia del documento d’identità del Legale Rappresentante;
  • Documento attestante l’affiliazione a FSN, DSA o EPS valida per l’anno in corso;
  • Copia del verbale relativo all’apertura della sezione di Badminton con nomina del dirigente responsabile.

 

Trasformazione da BAS ad ASD/SSD

Nel caso in cui una Base Associativa Sportiva (BAS) intenda trasformarsi in ASA e quindi formalizzare la prima affiliazione alla Federazione usufruendo dell’agevolazione che prevede la gratuità della prima quota di affiliazione, deve inoltrare alla Segreteria federale, all’indirizzo mail tesseramento@badmintonitalia.it la seguente documentazione:

  • Modello DF90 compilato in ogni sua parte (scaricabile dal sito federale);
  • Copia dell’Atto Costitutivo dell’Associazione;
  • Copia dello Statuto dell’Associazione;
  • Copia del Codice Fiscale dell’Associazione;
  • Copia del verbale di assemblea dei soci con cui è stato nominato il Consiglio Direttivo in carica;
  • Copia del documento d’identità del Legale Rappresentante.

 

Gruppi Sportivi Militari

Nel caso in cui un Gruppo Sportivo Militare e un Corpo dello Stato intenda formalizzare la prima affiliazione alla Federazione usufruendo dell’agevolazione che prevede la gratuità della prima quota di affiliazione, deve inoltrare alla Segreteria federale, all’indirizzo mail tesseramento@badmintonitalia.it la seguente documentazione:

  • Modello DF90 compilato in ogni sua parte (scaricabile dal sito federale);
  • Copia dell’Atto Costitutivo del Gruppo Sportivo Militare o Corpo dello Stato;
  • Copia dello Statuto o Atto di Istituzione del Nucleo del Gruppo Sportivo Militare e un Corpo dello Stato;
  • Copia del Codice Fiscale del Gruppo Sportivo Militare o Corpo dello Stato;
  • Copia del verbale di assemblea dei soci con cui è stato nominato il Consiglio Direttivo in carica;
  • Copia del documento d’identità del Legale Rappresentante
  • Copia del verbale societario relativo all’apertura della sezione di Badminton con nomina del dirigente responsabile.

NB: Nei moduli DF90 e DF91 devono essere indicati tutti i componenti del Consiglio Direttivo (Presidente, Vice presidente e consiglieri) eletti dall’assemblea dei soci ed in carica alla data di presentazione della richiesta di affiliazione. Gli eventuali aggiornamenti devono peraltro essere comunicati tempestivamente alla Segreteria federale, tramite la trasmissione del verbale societario.

 

Accettazione delle richieste di Affiliazione 

La Segreteria federale, dopo aver verificato la correttezza dei documenti inviati, validerà l’affiliazione e trasmetterà le credenziali al responsabile dell’ASA per accedere all’ Area Riservata del portale di Tesseramento FIBa per poter procedere con il tesseramento di atleti, dirigenti e tecnici. 

Si ricorda che è obbligatorio il tesseramento di tutti i componenti del Consiglio Direttivo e si raccomanda di rinnovare eventuali tesseramenti di tecnici societari.

 

Riaffiliazione dell’Associazione alla FIBa

La richiesta di riaffiliazione dovrà essere effettuata online, accedendo all’Area Riservata della propria Associazione/Società.

I passaggi da seguire per poter inviare richiesta di riaffiliazione sono i seguenti:

  1. confermare i dati dell’anagrafica societaria nel Tab “Anagrafica”;
  2. confermare il Consiglio Direttivo nel Tab “Consiglio”;
  3. Eventuali modifiche dei punti 1 e 2 devono essere tempestivamente comunicate alla Segreteria federale all’indirizzo tesseramento@badmintonitalia.it con la relativa documentazione;
  4. inserire tutti i dettagli richiesti dell’Impianto/i utilizzati dall’ASA nel Tab “Impianti” o apportare eventuali modifiche ove necessario ai dati già inseriti;
  5. caricare il modulo DF90 compilato in ogni sua parte (scaricabile dal sito federale) nel Tab “Documenti”.
  6. selezionare la tipologia di affiliazione che si vuole richiedere (gratuità solo per la prima riaffiliazione); leggere e confermare la presa visione delle varie dichiarazioni;
  7. inviare la richiesta di riaffiliazione cliccando “Trasmetti Richiesta Affiliazione”

Il pagamento della quota della riaffiliazione, deve essere effettuato esclusivamente tramite carta di debito/ credito tramite portale.

  1. Tab Economato: spuntare la voce da pagare, cliccare su “Paga Selezionati” ed inserire i dettagli relativi al pagamento, quindi cliccare su “Registra Pagamento” (non necessario in caso di riaffiliazione gratuita).

 

Accettazione delle richieste di Riaffiliazione

La Segreteria federale dopo aver verificato la correttezza della procedura ed aver verificato l’incasso del versamento effettuato a titolo di quota di riaffiliazione, convaliderà la richiesta ed il Responsabile dell’ASA dovrà procedere con il tesseramento/rinnovo di atleti, dirigenti e tecnici. 

Si ricorda che è obbligatorio il tesseramento di tutti i componenti del Consiglio Direttivo e spetta alle ASD/SSD ritesserare tecnici societari se presenti.

 

Tesseramenti  

Per tutti i tesseramenti, per cui è previsto il pagamento come indicato nel documento Quote e Tasse 2023-2024, il referente dell’ASA dovrà accedere nell’area riservata del portale Tesseramento FIBa ed effettuare la seguente procedura dopo aver tesserato tutto il consiglio direttivo:

  1. Inserire i dati anagrafici della persona da tesserare nel Tab “Persone” (se non già presente nel database);
  2. Procedere con la scelta di tipologia del tesseramento nel Tab “Tesseramenti”;
  3. Confermare il possesso del Certificato Medico inserendo la data di scadenza dello stesso (per atleti);
  4. Flaggare i box relativi all’eventuale tesseramento per federazione estera di Badminton (per atleti)
  5. Flaggare i box obbligatori relativi alla Privacy;
  6. Cliccare “Inserisci”;
  7. Ripetere l’operazione per tutti i tesseramenti da effettuare;
  8. Passare al Tab “Economato” per procedere con il pagamento dei tesserati
  9. Selezionare i box relativi alle tessere da pagare e cliccare su “paga selezionati”;
  10. Effettuare il pagamento tramite Carta di Credito.

N.B. solo quando la FIBa riceverà evidenza dell’accredito della somma in banca il tesseramento sarà valido ed apparirà la validazione del tesseramento vicino al nome del tesserato nel Tab “tesserati ASA” - Valido – Si. Fino all’approvazione il tesseramento non avrà validità e non sarà possibile procedere con le attività federali.

 

Iscrizione al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche è attivo presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri a partire dal 31 agosto 2022.

Il Registro assolve le funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta dalle società e associazioni sportive, ai sensi dell’art. 10, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 e dell’art. 5, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39.

Il Registro è l’unico strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica al quale deve iscriversi ogni società o associazione dilettantistica riconosciuta ai fini sportivi da una Federazione sportiva nazionale (“FSN”) da una Disciplina sportiva associata (“DSA”) o da un Ente di promozione sportiva (“EPS”) ai sensi dell’art. 10, comma 1, D. lgs. n. 36 del 2021.

Ai sensi dell’art. 12 del D. lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche già istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (“CONI”).

Link al regolamento di funzionamento

Il Dipartimento per lo Sport si avvale della società Sport e Salute Spa per la gestione del Registro nonché per l’esercizio delle funzioni ispettive tese a verificare la natura dilettantistica dell’attività dell’ente sportivo dilettantistico e la presenza e il successivo rispetto dei presupposti soggettivi e oggettivi per l’iscrizione al Registro, secondo le indicazioni impartite dallo stesso Dipartimento.

Ogni Organismo sportivo è tenuto a fornire, o a far fornire dall’ente sportivo dilettantistico affiliato, ogni informazione e documento agli incaricati delle attività ispettive per lo svolgimento delle loro funzioni di vigilanza e controllo della forma giuridica del richiedente l’iscrizione al Registro, dell’atto costitutivo e dello statuto, dell’assenza di finalità di lucro, dello svolgimento di attività secondarie e strumentali, nonché del riconoscimento degli enti sportivi dilettantistici per la certificazione della natura sportiva dilettantistica dell’attività da essi svolta, per tutti gli effetti che l’ordinamento collega a tale qualifica.

Il Registro è accessibile tramite piattaforma dedicata dal sito web registro.sportesalute.eu di Sport e Salute Spa, che ne cura l’operatività e che si articola, al momento, in due sezioni:

  1. “sezione pubblica” - contenente i dati degli enti sportivi dilettantistici iscritti al Registro. I dati, aggiornati dagli Organismi sportivi di affiliazione, sono accessibili e consultabili da chiunque mediante la connessione al suddetto sito web;
  2. “sezione riservata” - contenente ulteriori dati relativi agli enti sportivi dilettantistici, la cui consultazione è riservata all'Organismo sportivo di affiliazione e agli enti sportivi dilettantistici iscritti dotati di credenziali d’accesso.

 

RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono riconosciute, ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Associate e dagli enti di Promozione Sportiva. La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell’effettiva natura dilettantistica dell’attività svolta dai predetti sodalizi sportivi, ai fini delle norme che l’ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l’iscrizione del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento dello Sport.

 

Iscrizione al Registro Associazioni e Società Sportive dilettantistiche del Coni

Fermo restando che il Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche presso il Dipartimento dello Sport sostituisce a tutti gli effetti il Registro CONI si evidenzia che  il Consiglio Nazionale del CONI, con propria delibera n. 1720 del 15 settembre 2022, ha stabilito che nell’ambito dell’ordinamento sportivo nazionale facente capo al CONI, l’iscrizione al Registro CONI, con le modalità previste nel Regolamento di funzionamento in vigore, consenta una serie di prerogative per le quali si rimanda alla delibera su indicata.

Link al regolamento di funzionamento

 

Attività sportiva, didattica e formativa

Si ricorda che requisito necessario per l’iscrizione al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche è che le ASA svolgano comprovata attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, ai sensi dell’art 5 del Regolamento di funzionamento. Sono altresì iscritte, in una sezione speciale, le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP). 

Ai sensi dell’art 2 del Regolamento di funzionamento:

  • Con “attività sportiva” si intende l’organizzazione e/o la partecipazione di una ASD/SSD a competizioni sportive territoriali, nazionali ed internazionali approvate e/o indette dall’Organismo sportivo che l’ha riconosciuta ai fini sportivi e affiliata, i cui risultati siano riconosciuti dallo stesso Organismo.
  • Con “attività didattica” si intende l’organizzazione o la partecipazione a corsi di avviamento allo sport e per la pratica della disciplina sportiva organizzati direttamente dall’Organismo sportivo di affiliazione 2 e/o dalla ASD/SSD in possesso dei requisiti tecnici richiesti dall’Organismo sportivo che l’ha riconosciuta ai fini sportivi e per attività dallo stesso riconosciute.
  • Con “attività formative” si intende le iniziative finalizzate alla formazione e all’aggiornamento dei tesserati dell’Organismo sportivo che ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi la ASD/SSD, incluse le attività di divulgazione dei valori dello sport quale strumento di miglioramento della vita e della salute, nonché mezzo di educazione e di sviluppo sociale, , con particolare attenzione a temi come la tecnica della disciplina sportiva, i controlli sanitari, le norme di sicurezza dei tesserati, e l’ordinamento sportivo. Le attività formative possono essere organizzate direttamente dall’Organismo sportivo o dalla stessa ASD/SSD in possesso dei requisiti didattici richiesti dall’Organismo sportivo che l’ha affiliata e riconosciuta ai fini sportivi e condotte da docenti in possesso di specifiche competenze e professionalità.

 

 

 

 

 

Date:
15 Novembre 2022
 
Date:
29 Ottobre 2021
 
 
 
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