Con riferimento alla normative sulla certificazione medica ai fini della pratica sportiva pubblichiamo una nota esplicativa del Medico Federale, dr. Antonio Gianfelici.

 

ASPETTI  NORMATIVI  RIGUARDO LA CERTIFICAZIONE MEDICA PER LA PRATICA SPORTIVA 


Nel corso degli ultimi mesi hanno visto la luce diversi decreti ministeriali che hanno modificato alcuni aspetti riguardanti la certificazione medica ai fini della pratica sportiva. Questo breve documento vuole offrire a tutti i tesserati alcune informazioni pratiche e chiarificatrici.  

TUTTI gli atleti che vengono tesserati da una società sportiva DILETTANTISTICA devono essere in possesso del relativo certificato. Si considera che il tesseramento da atleta può essere:

a) Atleta Agonista                                    Certificato idoneità attività agonistica
b) Atleta Disabile Agonista                       Certificato idoneità attività agonistica adattata
c) Atleta Non  Agonista (amatoriale, ecc)  Certificato idoneità attività non agonistica  


Certificato idoneità attività agonistica

Il certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica è rilasciato, ai sensi del Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982, esclusivamente dal medico Specialista in Medicina dello Sport.

Il certificato è sport-specifico e deve riportare chiaramente per quale sport è stato rilasciato. Gli accertamenti obbligatori per legge (che variano in alcuni casi per attività sportive) sono:

a) Visita medica 
b) ECG a riposo 
c) ECG dopo step test (in alcuni casi ECG da sforzo al cicloergometro o tappeto rotante)
d) Spirometria e) Esame delle urine   

In base alla regione di residenza o di tesseramento dove si effettua la visita vengono inoltre indicati altri aspetti normativi a completamento (per esempio richiesta della società, libretto, vaccinazioni, timbri dell ASL, ecc) 


Certificato idoneità attività agonistica adattata

Gli atleti disabili o diversamente abili che saranno tesserati come tali devono presentare al momento del tesseramento un certificato per la pratica agonistica ad attività adattate, in base al DM 4 marzo 1993. Il certificato anche in questo caso può essere rilasciato esclusivamente dal medico Specialista In Medicina Dello Sport. Il certificato è sport-specifico e deve riportare chiaramente per quale sport è stato rilasciato ed indicare chiaramente che è adattato (come da modello allegato al DM del 1993). Gli accertamenti obbligatori per legge variano a seconda che le attività sportive agonistiche adattate siano distinte ad impegno lieve-moderato e ad impegno elevato. Gli esami sono simili a quelli previsti per gli sport agonistici ma adattati alla disabilità (per esempio il test da sforzo si esegue con l'ergometro a manovella).  


Certificato idoneità attività NON-agonistica

Le novità legislative di questi ultimi mesi, riguardano in particolare questo tipo di certificato. Dopo quelle introdotte dal cosidetto “Decreto Balduzzi”, ad agosto il “decreto del FARE” ha rimodulato alcuni aspetti. Il 30 ottobre 2013, il Senato ha approvato in terza lettura con 174 sì, 53 no e un astenuto il decreto sulla Pubblica Amministrazione (Atti parlamentari – Senato della Repubblica – N. 1015-B) che ha norme per la riduzione delle spese, la mobilità e l’efficienza amministrativa. Per effetto di tale Decreto, che sarà pubblicato a breve sulla Gazzetta Ufficiale, la certificazione non agonistica potrà essere quindi rilasciata “dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport e dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Ai fini del rilascio di tali certificati, i predetti medici si avvalgono dell’esame clinico degli accertamenti incluso l’ECG, secondo le linee guida approvate con decreto del Ministero della Salute, su propsta della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di Sanità”.  Si precisa che il Presidente della società sportiva al momento del tesseramento dell’atleta dichiara di essere già in possesso di adeguata certificazione e quindi la responsabilità civile e penale ricade su di lui e su tutti coloro che presumibilmente potevano essere al corrente della situazione (dirigenti della società: consiglieri, segretario, direttore sportivo, allenatore). Responsabile è anche il medico della società che ha l'obbligo di accertare l'avvenuta effettuazione delle visite previste dalla legge del 18/2/82 e successive.  

Il presente documento è pubblicato nella sezione Bacheca del Tesseramento online FIBa e nella sezione Tesseramento del Sito.

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