Fino al 10 aprile 2025 le Associazioni Sportive Dilettantistiche in possesso dei requisiti previsti dal DPCM 23 aprile 2020 possono presentare le domande di iscrizione al 5 per mille per l’anno 2025.


Non sono invece tenute a ripresentare la domanda di iscrizione le Asd già regolarmente iscritte e presenti nell’elenco permanente 2025 ( ammesse al beneficio nel 2024) pubblicato dal Coni sul
proprio sito istituzionale in data 13 febbraio 2025.


Le associazioni escluse dall’elenco permanente 2025 possono presentare ricorso alla Giunta Nazionale del CONI entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’elenco 2024, cioè fino al 15 marzo 2025, via PEC all’indirizzo:


pi_organismisportivi@cert.coni.it

o tramite raccomandata a/r all’Ufficio Riconoscimento ai fini sportivi,  Foro Italico, Piazza Lauro de Bosis n.15 - 00135 Roma.


Quali ASD devono presentare la domanda nel 2025


Sono tenute a presentare la domanda in via telematica quelle di nuova costituzione e quelle che nel 2024 non si sono iscritte o non possedevano i requisiti richiesti dalla legge.

 

 

REQUISITI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

 

Chi può presentare la domanda  


Le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività sociale possono partecipare al riparto del 5 per mille per l’anno 2025.
In particolare, le ASD, per poter essere ammesse al beneficio, devono possedere i seguenti requisiti:
 

  • costituzione ai sensi del Dlgs 36/2021;
  • affiliazione ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI o dal CIP e iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche;
  • presenza nell’ambito dell’organizzazione del settore giovanile;
  • effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

 

Quando e come si presenta la domanda


Le associazioni sportive dilettantistiche trasmettono l’istanza di accreditamento a partire dal giorno 13 marzo 2025, esclusivamente in via telematica, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati.


L’iscrizione deve essere trasmessa entro il 10 aprile 2025. Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.


L’istanza va trasmessa utilizzando il modello e il software specifici esclusivamente in via telematica, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati.


Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.


Nel caso siano pervenute più domande per lo stesso ente, viene considerata valida l’ultima trasmessa e accolta dal sistema.


La domanda contiene l’autocertificazione resa dal rappresentante legale dell’ente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla sussistenza dei requisiti.


Di conseguenza l’ente richiedente non è tenuto a presentare una successiva e separata dichiarazione sostitutiva ai fini dell’attestazione dei requisiti per l’accesso al contributo.

 

Ricezione domanda e verifica dati – annullamento domanda


A fronte della domanda di iscrizione al 5 per mille, correttamente presentata e accolta dal sistema, viene rilasciata un’attestazione di avvenuta ricezione con l’indicazione della denominazione, della sede del soggetto iscritto e della natura giuridica come risulta nell’Anagrafe Tributaria.


Nel caso di discordanza fra denominazione, sede e/o natura giuridica dell’ente e quelle risultanti dall’Anagrafe Tributaria, riportate nella comunicazione di avvenuta ricezione, sarà cura della ASD comunicare tempestivamente le variazioni intervenute utilizzando i modelli anagrafici di seguito indicati:

 

  • soggetti titolari di partita IVA: modello AA7/10 – Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (soggetti diversi dalle persone fisiche):
  • soggetti che non sono titolari di partita IVA: modello AA5/6 – Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, concentrazione, trasformazione,
    estinzione (soggetti diversi dalle persone fisiche).

 

Qualora i dati del rappresentante legale, che ha sottoscritto l’istanza di accreditamento al 5 per mille, differiscano da quelli del rappresentante legale risultante dall’Anagrafe Tributaria, la ricevuta segnalerà la difformità riscontrata. In tal caso sarà cura del rappresentante legale regolarizzare la propria posizione.

Qualora la domanda non venga accolta, perché il codice fiscale risulta non più attivo (per cessazione o confluenza) o non registrato in Anagrafe Tributaria, sarà necessario contattare qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, al fine di verificare la posizione e rimuovere eventuali anomalie, e ripetere quindi l’invio della domanda.

Sarà inoltre possibile richiedere, entro il termine del 10 aprile 2024, l’annullamento delle domande di iscrizione presentate erroneamente e comunque accolte, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

 

Allegati:

5x1000 ASD CONI istruzioni

5x1000 ASD CONI modello

5 PER MILLE 2025  ELENCO PERMANENTE 

 

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