Canone RAI 2024, per le ASD/SSD pagamento entro il 31 Gennaio
- Pubblicato: 29 Gennaio 2024
Le associazioni e le società sportive dilettantistiche che "detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare” devono pagare entro il 31 gennaio il canone speciale Rai.
Gli importi del canone speciale, categoria E, sono uguali a quelli dell’anno precedente:
- •• per la Televisione: € 203,70 se il pagamento avviene in unica rata, altrimenti € 103,93 a semestre (con scadenza 31 gennaio e 31 luglio), oppure € 54,03 a trimestre (scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre).
- •• per la Radio: € 29,94 annuale, € 15,28 se pagato semestralmente o € 7,95 se pagato trimestralmente.
Il pagamento può essere effettuato con:
- •• bollettino di conto corrente postale del Canone TV Speciale (bollettino c/c n. 2105 inviato dalla RAI o, in mancanza, richiesto alla sede regionale della RAI competente per territorio) da pagare presso gli uffici postali, le banche e le tabaccherie convenzionate o attraverso l’home banking.
- •• carta di credito dei principali circuiti internazionali con commissioni a carico della RAI. La procedura da seguire prevede di contattare il Call Center RAI. Al numero verde 800.935.362 fornendo l’intestazione ed il numero di abbonamento nonché l’indirizzo di posta elettronica al quale l’operatore invierà un LINK (valido 15 giorni). Cliccando sul link e seguendo le istruzioni si potrà procedere al pagamento con carta di credito direttamente sulla piattaforma della banca senza dover fornire all’operatore telefonico i dati della carta di credito;
- •• domiciliazione bancaria, da richiedersi mediante i moduli predisposti dalla RAI: in questo caso non è possibile la rateizzazione.
Non trova quindi applicazione la modalità di pagamento nella bolletta elettrica valevole solo per il canone di abbonamento alla televisione per uso privato.
Le apparecchiature per le quali va pagato il canone
Con nota del 22 febbraio 2012 il Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per le Comunicazioni ha precisato cosa debba intendersi per “apparecchi atti od adattabili alla ricezione
delle radioaudizioni” ai fini dell’insorgere dell’obbligo di pagare il canone radiotelevisivo ai sensi della normativa vigente (RDL 246/1938).
In sintesi, debbono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva.
Di conseguenza, non sono assoggettabili a canone, ad esempio i personal computer, anche collegati in rete, ove consentano l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet, quindi senza ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone.
Per contro, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore - come tipicamente un televisore - rimane comunque assoggettato al canone in questione, anche se sia stato privato del sintonizzatore stesso (ad esempio perché lo si intende utilizzare solo per la visione di DVD).
Canone speciale e dichiarazione dei redditi
Le associazioni e le società devono indicare, nella quadro RS della dichiarazione dei redditi, il numero di canone speciale alla radio o alla televisione per la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.
Sanzioni e interessi per ritardato e mancato pagamento
I titolari di canone speciale non in regola con i pagamenti sono tenuti a pagare il relativo canone maggiorato degli interessi al tasso legale e delle spese della riscossione coattiva eventualmente promossa dalla Amministrazione Finanziaria (Art. 1284 c.c.). Il versamento deve essere effettuato usando il bollettino allegato alla richiesta di pagamento inviata dalla RAI.
Il mancato pagamento del canone da parte degli abbonati può essere accertato dalla Guardia di Finanza, che procederà a comminare una sanzione amministrativa di importo compreso tra Euro 103,29 e Euro 516,45. ( D.L.C.P.S.31/12/1947 n.154)
Per maggiori informazioni: http://www.canone.rai.it/Speciali/PerAbbonarsiSpeciali.aspx