Modello EAS remissione in bonis entro il 30 novembre 2022
- Pubblicato: 23 Novembre 2022
Il Modello EAS
L’invio del Modello EAS deve essere effettuato la prima volta entro 60 giorni dalla costituzione dell’associazione/società sportiva dilettantistica.
Non rispettare l’onere dell’invio del Modello EAS ha conseguenze importanti, quali: vedersi negata la “decommercializzazione” delle quote e dei corrispettivi specifici, rischiando, quindi, l’assoggettamento ad IVA e alle imposte dirette di tutte le entrate (sia istituzionali che commerciali).
Il “ravvedimento” mediante remissione in bonis
Nell’ipotesi in cui non sia stato rispettato il termine ordinario dei 60 giorni è possibile “rimediare alla dimenticanza” avvalendosi della remissione in bonis.
Si tratta di un istituto introdotto dal d.l. 2/3/12 n. 16 (art. 2, co. 1,) grazie al quale i contribuenti possono sanare una dimenticanza o un errore formale che altrimenti precluderebbe l’accesso a determinati regimi di vantaggio fiscale.
Entro il prossimo 30 novembre 2022, quindi, le ASD/SSD con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che abbiano iniziato l’attività a partire dal 01.01.2021 e non abbiano presentato il modello, potranno non perdere i benefici fiscali previsti dalla legge, purché provvedano a pagare con il modello F 24 ELIDE l’importo di 250 euro, senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili.
Il ravvedimento è possibile ove l’ente sportivo rispetti le seguenti condizioni:
- sia in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento.
- effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.
- versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
Come compilare il modello F 24 (Risoluzione n. 42/E del 01.06.2018):
Nella sezione “CONTRIBUENTE” indicare:
- nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento.
Nella sezione “ERARIO ED ALTRO” indicare:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
- nel campo “codice”, il codice tributo 8114
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno per cui si effettua il versamento (nella forma “AAAA”)
- nel campo importo a debito versati € 250,00
Cosa succede se l’omissione è riferita a un attività iniziata prima del 1° gennaio 2021?
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E del 2018 precisa che – ove non sia più possibile ricorrere all’istituto della remissione in bonis – il modello EAS andrà comunque presentato, con l’effetto non già di sanare il periodo precedente ma di poter beneficiare delle agevolazioni soltanto a partire dal momento della presentazione del modello EAS stesso.
7.7 Conseguenze in caso di tardiva presentazione del Modello EAS
Domanda: Qualora il Modello EAS sia trasmesso oltre i termini ordinari nonché oltre il termine per beneficiare dell'istituto della c.d. remissione in bonis, a decorrere da quando l’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro può usufruire dei benefici fiscali correlati all’onere dell’invio di tale Modello?
Risposta: In caso di presentazione del Modello EAS oltre i termini ordinari nonché oltre il termine per beneficiare dell'istituto della c.d. remissione in bonis, l’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro non può avvalersi del regime agevolativo – correlato all’adempimento dell’onere dell’invio dello stesso Modello – in relazione all'attività realizzata precedentemente alla data di presentazione del medesimo Modello. In tal caso, tuttavia – a condizione che ricorrano i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria – l’ente sportivo dilettantistico potrà applicare il predetto regime agevolativo alle operazioni compiute successivamente alla presentazione di detto Modello, anche se ricadenti nel medesimo periodo di imposta in cui avviene la comunicazione. Restano escluse dal citato regime agevolativo le operazioni compiute antecedentemente alla presentazione del Modello EAS, ivi comprese quelle ricadenti nel medesimo periodo di imposta in cui avviene la comunicazione.