E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 novembre il Decreto Legislativo n. 163 del 5 ottobre recante “disposizioni integrative e correttive a D. Lgs 36/2021 intitolato intitolato “Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”
 
LAVORO SPORTIVO
La parte di maggior rilevanza riguarda sicuramente il lavoro sportivo. Dal 1 gennaio 2023 (salvo proroga dell’ultima ora) non si applicherà a più la disciplina prevista dall’art 67 lett. m) che ricomprendeva tra i redditi diversi “i rimborsi forfetari, le indennità di trasferta le indennità di trasferta, i premi e i compensi erogati dilettantistiche, e quelli erogati nell’esercizio diretto
di attività sportive dilettantistiche”.
 
Il collaboratore sportivo potrà essere inquadrato o come:
  • volontario: colui che non percepisce alcun compenso ma solo il rimborso a piè di lista delle spese vive sostenute;
  • lavoratore sportivo: colui che percepisce un compenso per l’attività sportiva svolta.
Il decreto correttivo amplia la definizione di lavoratore sportivo inserendo oltre alle figure già indicate nell’art 25 - atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara - anche il tesserato che svolge, verso corrispettivo, le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva.
 
Alle figure qui indicate, alle quali si aggiungono le prestazioni di carattere amministrativo -gestionale, si applicano le nuove norme sul lavoro sportivo.
 
Le altre figure di lavoratori e collaboratori che non rientrano nell’elencazione operata dal D. Lgs 36, e che non rientreranno nelle mansioni individuate dagli organismi affilianti, dovranno essere inquadrate secondo le ordinarie regole del lavoro ordinario subordinato o autonomo.
 
Nel settore dilettantistico la prestazione “si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma di co.co.co.” quando la durata delle prestazioni non supera le 18 ore settimanali e le prestazioni sono svolte in osservanza dei regolamenti delle FSN/DSA/EPS.
 
Nel computo delle 18 ore non rientra il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.
 
Il trattamento tributario
I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00.
Qualora l’ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.
 
All’atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia al committente autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare. Pertanto, l’attuale limite di non imponibilità di € 10.000,00, previsto nell’art. 69 del TUIR, è con il correttivo aumentato a € 15.000,00.
 
E’ importante evidenziare che i compensi erogati per il lavoro sportivo nell’ambito del dilettantismo, non sono, come gli attuali compensi sportivi, inseriti nei «redditi diversi» , ma, per le collaborazioni coordinate e continuative rappresentano «redditi assimilati al lavoro dipendente», mentre, per quanto concerne i titolari di partita Iva, rientrano tra i «redditi di lavoro autonomo».
 
Premi
Le somme versate ai propri tesserati in qualità di Atleti o Tecnici che operano all’ambito dilettantistico dal CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di convocazione a raduni, partecipazione quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, sono soggette ad una ritenuta del 20% a titolo d’imposta, con facoltà di rivalsa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30, secondo comma, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.
 
Tali premi non andranno dunque dichiarati, non si sommeranno agli altri redditi ai fini della determinazione del reddito complessivo e non saranno assoggettati a contributi previdenziali;
 
Trattamento previdenziale
Viene prevista un esenzione totale da contributi previdenziali di 5.000 euro. Oltre i 5.000 euro annui tutti i compensi sportivi saranno assoggettati a contribuzione previdenziale.
 
Per i lavoratori sportivi titolari di contratto di lavoro subordinato (sia professionistico che dilettantistico), la gestione previdenziale di riferimento sarà costituita, dal Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS (che dal 2023 assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi)
 
Nell’area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome la gestione previdenziale di riferimento sarà la Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e della quale si applicano le relative norme.
 
Per essi è ’ prevista l’applicazione di due aliquote:
  • per i collaboratori non assicurati ad altre forme obbligatorie 25% oltre all’aliquota aggiuntiva assistenziale attualmente del 2,03%;
  • per i collaboratori che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 24% senza aliquota aggiuntiva assistenziale
L’applicazione dei contributi previdenziali è prevista per i compensi superiori ad € 5.000,00 e fino ad un massimale, attualmente di 105.014,00.
 
Per i primi cinque anni dalla entrata in vigore del decreto legislativo 36/2021 e del relativo correttivo (quindi fino al 31/12/2027), la base imponibile su cui calcolare la parte previdenziale è ridotta del 50%, mentre, per la parte assistenziale, attualmente del 2,03%, si calcola integralmente sulla parte eccedente € 5.000,00. 1/3 è carico del percipiente ed i 2/3 a carico del committente.
 
Con il versamento del 2,03% alla Gestione separata Inps viene garantita la tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare (assegno universale), degenza ospedaliera, malattia e al congedo parentale, disoccupazione.
 
Il medesimo trattamento previdenziale è previsto per i titolari di partita Iva (prestazioni autonome) che svolgono la loro attività nell’ambito dilettantistico.
 
Semplificazioni
Per venire incontro alle esigenze di evitare l’eccessiva onerosità degli adempimenti legati ai rapporti di lavoro vengono previste importanti semplificazioni degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo ed alla gestione degli stessi, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche presso il Dipartimento per lo sport, operativo dal 31 agosto 2022 , che assolve alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta dalle  società e associazioni sportive nonché alle altre funzioni previste dalla normativa vigente.
 
  • i dati del rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo – nella forma del contratto di co.co.co – dovranno essere comunicati al nuovo Registro della attività sportive dilettantistiche; tale comunicazione sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione al centro per l’impiego;
  • non sono soggetti a tale obbligo i rapporti con compensi fino a 5.000 euro;
  • il L.U.L. e l’obbligo di comunicazione mensile all’INPS per le co.co.co. sportive dilettantistiche sono adempiuti in via telematica all’interno di apposita sezione del Registro;
  • nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.
 
Dipendenti pubblici
I pubblici dipendenti, che prestano la propria attività a favore di società e associazioni dilettantistiche fuori dagli orari di lavoro, potranno continuare ad operare nello sport previa semplice comunicazione all’amministrazione di competenza se operano in qualità di volontari.
 
Se percepiscono compensi dovranno essere in possesso di specifica autorizzazione, e a tali compensi si applicherà la disciplina prevista al comma 6 dell’articolo 36: esenzione totale per compensi da 0 a 5.000,00 euro ed esenzione solo fiscale per compensi da 5.001,00 a 15.000,00 euro.
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