PREMESSA

Le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche, che nel corso dell’anno 2021 hanno erogato compensi a sportivi dilettanti entro la soglia di euro 10.000, hanno ancora tempo fino al 31 ottobre 2022 per inviare all’Agenzia delle Entrate le relative Certificazioni Uniche.

Nel caso in cui i suddetti enti sportivi hanno  erogato compensi a sportivi dilettanti oltre la soglia di euro 10.000, quindi con obbligo di ritenuta Irpef e relative addizionali, il termine per l’invio delle Certificazioni Uniche è scaduto il 16 marzo 2022

Gli stessi enti, entro il termine del 31 ottobre 2022, devono  inviare il modello 770 all’Agenzia delle Entrate per dichiarare le ritenute operate e i relativi versamenti eseguiti.

 

 

LA DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA

La dichiarazione dei sostituti d’imposta si compone di due parti in relazione ai dati in ciascuna di esse richiesti,  la Certificazione Unica (CU) e il Modello 770.

 

La Certificazione Unica

La CU deve essere utilizzata dai sostituti d’imposta, comprese le ASD e SSD, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai compensi erogati e alle ritenute operate nell’anno 2021.

Detto modello contiene, tra l’altro, i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro autonomo e redditi diversi, compresi i compensi erogati agli sportivi dilettanti ex art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR e le eventuali ritenute.

La certificazione Unica assume “valenza dichiarativa” e i dati trasmessi con le certificazioni uniche, in assenza di ritenute, non devono quindi più essere riportati nel modello 770.

La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate da effettuare  entro il 16  marzo oppure  entro il termine per l’invio della dichiarazione 770 in caso di certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata (modello 730 o Redditi 2022).

 

Il modello 770

Il Modello 770 deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le ASD e SSD, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2021, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate.

La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata entro il 31 ottobre.

Sono ovviamente tenute alla compilazione e alla trasmissione del modello 770 le sole ASD e SSD che abbiano operato delle ritenute sui redditi corrisposti nel corso del 2021.

Pertanto, le ASD e SSD, che abbiano ESCLUSIVAMENTE erogato compensi a sportivi dilettanti entro la soglia di euro 10.000, non saranno tenute ad inviare il modello 770 in questione, a meno che non abbiano corrisposto compensi a percipienti esteri privi di codice fiscale.

Nel caso in cui, invece, i soggetti sportivi dilettantistici abbiano corrisposto compensi oltre il limite di 10.000 euro oppure effettuato altri pagamenti soggetti a ritenuta alla fonte (ad esempio, compensi a professionisti avvocati, geometri, commercialisti. ect..), oltre all’invio della Certificazione Unica dovranno trasmettere il modello 770/2022 semplificato.

 

 

Composizione del modello 770/2022

Il modello dichiarativo si compone di un frontespizio e di diversi “quadri” riportanti i dati di specifici tributi e/o crediti con i relativi versamenti e date.

I quadri del modello 770 rilevanti per le Asd e Ssd sono:

  • • quadro ST, relativo ai versamenti delle ritenute, dell’addizionale regionale IRPEF, delle imposte sostitutive e delle trattenute per assistenza fiscale;
  • • quadro SV, relativo ai versamenti dell’addizionale comunale IRPEF;
  • • quadro SX, contenente il riepilogo dei crediti e delle compensazioni;
  • • SY, relativo alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e alle ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico e le somme corrisposte ai percipienti esteri privi di codice fiscale.

 

È possibile effettuare l’invio dei dati in più flussi direttamente da parte del sostituto d’imposta, per questo motivo sono stati introdotti nel frontespizio nuovi campi per identificare la tipologia di trasmissione effettuata e l’eventuale ricorso a un intermediario.

 

Si ricorda che l’esposizione dei dati di versamento nei quadri ST e SV deve essere effettuata in forma aggregata. Pertanto, in presenza di più versamenti che presentino però identiche informazioni relativamente alla data di versamento, al codice tributo e al periodo di riferimento, nonché, per la Sezione II del quadro ST, al codice regione, sarà necessario sommare gli importi versati e compilare un unico rigo.

 

Nel quadro SV, inoltre, andranno riportate su un unico rigo tutte le addizionali comunali versate nella stessa data e riferite allo stesso periodo, anche se relative a diversi comuni.

 

Le istruzioni ministeriali precisano che, in presenza di versamenti aventi medesime caratteristiche ma codificati con note diverse, sarà tuttavia necessario compilare più righi, non potendosi in tal caso seguire il criterio dell’esposizione aggregata.

 

Con riguardo al quadro SY, sezione IV, si evidenzia che lo stesso deve essere compilato nel caso in cui siano stati corrisposti compensi a soggetti privi del codice fiscale (è il caso ad esempio dei compensi, gettoni, premi o rimborsi pagati agli atleti dilettanti stranieri), per i quali non è prevista la trasmissione della certificazione unica.

 

Il quadro SY deve essere compilato riportando per ciascun percipiente estero i dati anagrafici, la residenza estera e i dati fiscali  Per la compilazione dei dati fiscali si rimanda alle istruzioni presenti nella Certificazione Unica (compilazione dei dati fiscali, previdenziali e assistenziali relativi alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi)

 

Compilazione  del modello 770/2022

Nessuna novità in tema di compilazione del modello 770 per le ritenute effettuate ai “collaboratori sportivi“ da indicare:

  • nel quadro ST
  • Sezione I Erario - con il codice tributo 1040 (ritenute IRPEF)
  • Sezione II Addizionali Regionali con il codice tributo 3802
  • nel quadro SV Addizionali comunali con il codice 3848.

 

 

 

 

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