La legge 215/2021 di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (cd. Decreto Fiscale), è intervenuta sull’articolo 13 del decreto, apportando ulteriori variazioni alle disposizioni del Dlgs 81/2008, ed introducendo di fatto un nuovo obbligo a carico di chi coinvolge nella propria organizzazione produttiva un lavoratore autonomo occasionale

 

In particolare, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia di rapporto di lavoro, l'avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali è ora oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica, a partire dal 21 dicembre 2021.

 

Sul nuovo obbligo  di comunicazione preventiva dell'utilizzo di lavoro autonomo occasionale, in data 11 gennaio 2022, l'ispettorato del lavoro ha pubblicato l’allegata nota n. 29-2022 condivisa con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro con le indicazioni per l'adempimento dell'obbligo.

 

L’obbligo in questione è previsto all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, ragion per cui anche il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

 

In sostanza l’obbligo dovrebbe interessare gli imprenditori che operano nelle seguenti forme:

  • persone fisiche iscritte al registro imprese, quali imprenditori;
  • società di persone (snc, sas),
  • società di capitali (srl, srls, spa, sapa),
  • società cooperative;
  • consorzi;
  • altri soggetti che svolgono attività imprenditoriale.

 

Tra  le suddette società di capitali, obbligate quindi alla comunicazione preventiva in parola, rientrino anche le Società e le Cooperative a Responsabilità Limitata “Sportive Dilettantistiche”, seppure prive dello scopo di lucro.  

 

A titolo esemplificativo, si ritiene siano ESCLUSI dall’obbligo di comunicazione i seguenti committenti:

  • professionisti e lavoratori autonomi (ex art. 53 Tuir)
  • associazioni tra professionisti;
  • gli enti non commerciali (che non svolgono attività imprenditoriale, vedi sotto);
  • persone fisiche non titolari di partita iva.

 

Per quanto riguarda le Associazioni Sportive, si ritiene che l’obbligo di comunicazione sia necessario per le collaborazioni occasionali legate ad una eventuale attività imprenditoriale svolta dall’ente, sia pure in via non prevalente.  A mero titolo esemplificativo, dovrebbero rientrare nell’obbligo in questione le collaborazioni occasionali svolte nell’ambito delle seguenti attività: organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi con rilevanti ricavi commerciali, somministrazione di cibo e bevande, negozi di materiale sportivo, ecc.

Il lavoro autonomo occasionale va ricondotto nella fattispecie del “contratto d’opera”, disciplinato dall’art. 2222 e seguenti del codice civile.

 

Il contratto d’opera consiste nel compimento, da parte del lavoratore, di un’opera o di un servizio a favore del committente, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione.

 

La forma scritta del contratto non è obbligatoria ma è tuttavia consigliata ai fini della prova.

 

Le principali caratteristiche del rapporto occasionale sono:

  • autonomia del lavoratore circa il tempo e il modo della prestazione; 
  • mancanza di un coordinamento con l'attività del committente; 
  • carattere episodico e non professionale dell’attività; 
  • mancanza dell'inserimento funzionale del lavoratore nell’organizzazione aziendale.

 

In merito al compenso dei lavoratori occasionali:

  • la determinazione è rimessa all’autonomia delle parti;
  • non è previsto alcun limite minimo o massimo;
  • non è prevista la maturazione, a favore del lavoratore, di altri diritti (es. retribuzioni differite, ferie, congedi, straordinari).

 

L’obbligo di comunicazione preventiva in questione riguarda solamente i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. 

 

Sono quindi escluse:

  • le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate  già oggetto di comunicazione preventiva;
  • i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017);
  • le professioni intellettuali, oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA;
  • le collaborazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, lettera m) del TUIR;
  • i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), TUIR, soggetti a specifici  obblighi di comunicazione ( DL 152 2021: entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro”.

 

L'obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 2021) o anche i rapporti avviati prima del 21 dicembre, che siano tuttavia ancora in corso alla data dell’11 gennaio 2022, per i quali la comunicazione può essere trasmessa entro il 18 gennaio p.v.

 

Per gli incarichi conferiti dopo l'11 gennaio la comunicazione va effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

 

Secondo la norma l’obbligo di comunicazione è all’Ispettorato territoriale del lavoro competente rispetto al luogo dove si svolge la prestazione, va effettuata mediante SMS o posta elettronica e comunque con le modalità operative di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015 già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.

 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sta aggiornando gli applicativi in uso. Nel frattempo, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (vedi elenco indicato nell’allegata nota 29-2022).

 

La mail deve necessariamente indicare: 

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (se non si conclude va inviata una nuova comunicazione) 
  • importo del compenso se stabilito al momento dell’incarico.

 

Si precisa che una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o modificata purchè prima dell'inizio dell’attività del prestatore

 

Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non costituiscono una omissione della comunicazione.

 

In caso di violazione dei suddetti obblighi, troverà applicazione la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui risulterà omessa o ritardata la comunicazione in parola.

 

Si ricorda, infine, che per i lavoratori occasionali vige l’obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione Separata INPS ex Legge 335/1995, nel caso in cui i compensi annui percepiti dal lavoratore siano superiori a 5.000 euro.

 

 

 

jQuery(window).on('load', function() { new JCaption('img.caption'); }); jQuery(function($){ initTooltips(); $("body").on("subform-row-add", initTooltips); function initTooltips (event, container) { container = container || document;$(container).find(".hasTooltip").tooltip({"html": true,"container": "body"});} }); jQuery.urlShortener.settings.apiKey='AIzaSyB9Z_0jbJ4-cZAis8KkEgZE2iGWFTQd8nE'; jQuery.urlShortener({ longUrl: "", success: function (shortUrl) { //shortUrl -> Shortened URL jQuery("meta[property='og:url']").attr('content',shortUrl); href=jQuery("#twitterhref").attr('href'); jQuery("#twitterhref").attr('href',href+'&url='+shortUrl); }, error: function(err) { alert(JSON.stringify(err)); } });