Il decreto sostegni bis è legge: le misure a sostegno dello sport
- Pubblicato: 02 Agosto 2021
Con la legge n. 106 del 23 luglio 2021 è stato convertito in legge il dl n. 73/2021, del 25 maggio 2021, cosiddetto decreto “Sostegni bis”.
Qui di seguito, un utile riepilogo delle principali misure di interesse per lo sport tra cui quelle relative all’entrata in vigore della “Riforma dello Sport”.
LE CONFERME
Art. 1 – Contributo a fondo perduto
Vengono confermati i tre nuovi contributi a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano, che svolgono attività d’impresa, arte o professione, ivi inclusi gli enti non commerciali e del terzo settore nelle 3 forme
- Contributo automatico (comma 1)
- Contributo alternativo (comma 5)
- Contributo perequativo (comma 16)
Il primo contributo a fondo perduto, “automatico” è quello riconosciuto , senza presentare una nuova istanza, ai soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1 del decreto legge n. 41/2021 (di seguito denominato “contributo Sostegni”).
Il secondo contributo a fondo perduto, “alternativo” viene riconosciuto, a seguito di presentazione di istanza, ai soggetti per i quali si è verificato un calo di almeno il 30% tra la media mensile del
fatturato e corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e quella del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021. Per i soggetti ai quali viene erogato il contributo Sostegni bis automatico, l’importo del contributo Sostegni bis attività stagionali erogato a seguito della presentazione dell’istanza viene determinato in base ai valori indicati su di essa e viene diminuito dell’importo del contributo Sostegni bis automatico percepito.
Il terzo contributo a fondo perduto, “perequativo”, è commisurato alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo all’anno di imposta 2020 rispetto a quello relativo all’anno di imposta 2019
Per gli approfondimenti si rimanda alla Guida dell’Agenzia delle Entrate
Art. 4 – Estensione/proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo
Viene confermato il credito di imposta, nella misura del 60%, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro, nonché agli enti non commerciali in relazione ai canoni di locazione versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021.
l credito d'imposta spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
Per le ASD con sola attività istituzionale il monitoraggio del calo del fatturato non è necessario.
Rinnovato per 5 mesi, da gennaio a maggio 2021, il credito d’imposta per i canoni di locazione per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente al 26 maggio 2021, nonché per gli enti non commerciali, comprese le associazioni sportive dilettantistiche
Il credito d’imposta, nella misura del 60%, spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020
Per le ASD con sola attività istituzionale non è richiesto il requisito del calo del fatturato.
Art. 32 – Credito d’imposta per sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione
Viene confermato il credito d’imposta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni nonché agli enti non commerciali (ASD) in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.
Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo di 200 milioni per l’anno 2021. Detto limite di 60.000,00 euro è riferito all’importo del credito e non a quello delle spese ammissibili.
Art. 44 – Indennità per i collaboratori sportivi
Viene confermata per i collaboratori sportivi l’erogazione anche per i mesi di aprile e maggio 2021 del bonus ai collaboratori sportivi inquadrati nel regime dei compensi di cui all’art. 67, co. 1, lett. m), TUIR.
L’indennità è già stata erogata da Sport e Salute Spa in via automatica, senza quindi dover presentare una nuova domanda, ai collaboratori sportivi già beneficiari dell’indennità per i mesi precedenti che, in conseguenza dell’emergenza da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, e, per i quali, sussistono gli altri requisiti di cui all’art. 44 in questione.
LE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Art. 10 – Misure di sostegno al settore sportivo
I primi 2 commi relativi al credito di imposta sugli investimenti pubblicitari sono rimasti invariati mentre con il comma 3 è stata aumentata di 30 milioni di euro ( da 56 a 86 milioni) di euro il fondo per i contributi per le spese di sanificazione e prevenzione al Covid e per l’effettuazione dei test in favore di :
- società sportive professionistiche che nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro
- società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI ed operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici.
Con il successivo comma 5 è stata elevata da 180 a 190 milioni di euro la dotazione del “Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche” istituito ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 137/2020.
Art. 10-bis – Ulteriori misure di sostegno per il settore sportivo
Con il comma 1 è riconosciuto alle ASD e SSD iscritte nel Registro CONI, che hanno per oggetto anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori, un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2021 per le spese sostenute dal 1° marzo fino alla fine dello stato di emergenza, per la manutenzione e gestione degli impianti natatori, il cui utilizzo è stato impedito o limitato dalle disposizioni in materia di accesso alle strutture sportive, alle piscine e ai corsi e alle attività sportive a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Con DPCM da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle domande richieste di erogazione del contributo, i criteri di accesso e le modalità di erogazione del contributo stesso.
Art. 10-ter – Proroga delle concessioni di impianti sportivi per le associazioni sportive dilettantistiche
Per le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, colpite dall’emergenza Covid-19, è inoltre prevista una limitata proroga, fino al 31 dicembre 2023, delle concessioni demaniali e comunali relative ad impianti sportivi, che siano già scadute o in attesa di rinnovo, o in scadenza entro il 31 dicembre 2021, in analogia con quanto già previsto per le società sportive iscritte nel Registro del Coni.
Non vengono citate le Ssd, si spera che in fase applicativa tale proroga si estenda anche a loro.
RIFORMA DELLO SPORT – Art 10 comma 13 – quarter
Vengono completamente riviste le date di applicazione degli effetti della riforma dello sport
01 GENNAIO 2022
Viene confermata la data del 1 gennaio 2022 per l’entrata in vigore di tre specifiche disposizioni contenute nel D. Lgs. 36/2021:
- art. 10 - passaggio dal Registro Coni al nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport
- art. 39 - il fondo per i passaggio al professionismo e l’estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili;
- art.40 - promozione della parità di genere (art. 40)
e tutto il titolo sesto sull’accesso delle persone con disabilità nei corpi militari e di Stato.
Vengono anticipate dal 31 dicembre 2023 al 1° gennaio 2022 le disposizioni del D.Lgs. n. 40/2023 (disciplina negli sport invernali).
31 AGOSTO 2022
Viene anticipata l’entrata in vigore del D. Lgs. 39/20021 sulla semplificazione, che contiene le norme sul registro e sulla personalità giuridica rispetto alla precedente previsione del 31 dicembre 2023.
In particolare si ricordano le importanti disposizioni per l’acquisto della personalità giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche e quelle sulla modalità di iscrizione al nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
Vengono apportate anche alcune modifiche sulla documentazione da allegare alla domanda di iscrizione prevedendo che alla domanda è allegata la documentazione attestante:
- a) la ragione sociale o denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale e l’eventuale partita IVA dell’associazione o società sportiva dilettantistica;
- b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;
- c) la data dello statuto vigente;
- d) la dichiarazione contenente l’indicazione dell’oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative;
- e) la dichiarazione contenente l’indicazione della composizione e della durata dell’organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori;
- f) i dati dei tesserati.
Ogni associazione e società sportiva dilettantistica deve trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una dichiarazione riguardante l’aggiornamento dei dati di cui sopra, l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente.
Non vengono, pertanto, più richiesti:
- l’elenco degli impianti utilizzati ed i relativi contratti
- i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali.
- l’obbligo di depositare presso il Registro rendiconti, bilanci e verbali relativi alle variazioni statutarie.
1 GENNAIO 2023
Entrano in vigore le altre disposizioni del d.lgs. n. 36/2021 tra cui:
- gli articoli relativi alla forma giuridica degli enti e sui nuovi contenuti di atti costitutivi e statuti (registrando quindi un posticipo rispetto alla precedente previsione che fissava l’entrata in vigore al 1 gennaio 2022)
- gli articoli relativi alla riforma del lavoro sportivo (registrando quindi un anticipo rispetto alla precedente previsione che fissava l’entrata in vigore al 31 dicembre 2023)
Il d.lgs. n. 37/2021 sulla rappresentanza degli atleti e sulla professione di agente sportivo e il d.lgs. n. 38/2021 sugli impianti sportivi sono anticipati al 1 gennaio 2023 (anziché al 31 dicembre 2023).