Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 28 ottobre 2020 n. 137 (c.d. decreto Ristori) è stata è stata disposta la proroga del termine di presentazione dei modelli 770/2020, relativi all’anno d’imposta 2019. La proroga comporta automaticamente lo slittamento del termine per la regolarizzazione, tramite ravvedimento operoso, delle violazioni relative al 2019 connesse con gli omessi/tardivi versamento.

 

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2020 n. 269 del DL 28 ottobre 2020 n. 137 (c.d. DL “Ristori) è stata è stata disposta la proroga del termine di presentazione dei modelli 770/2020, relativi all’anno d’imposta 2019. Il nuovo termine è stato stabilito al 10.12.2020, rispetto alla precedente scadenza del 2.11.2020 (in quanto il termine ordinario del 31 ottobre cade di sabato).

 

Lo slittamento per i modelli 770 ha anche l’effetto di differire al 10 dicembre 2020 il termine per provvedere:

  • all’invio telematico, se non ancora effettuato, delle Certificazioni Uniche 2020 relative al 2019, che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata, ad esempio i compensi  erogati agli sportivi dilettanti fino ad € 10.000 e quelle riguardanti i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni.
  • ai  ravvedimenti operosi, in quanto collegati al termine di presentazione dei modelli 770/2020

 

Se non viene rispettata la nuova scadenza del 10 dicembre 2020 per la presentazione del modello770, la violazione potrà essere regolarizzata nei successivi 90 giorni, ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs. 472/97, quindi entro il 10 marzo 2021 con riduzione delle sanzioni ad un decimo del minimo.

 

Effetti ai fini dei ravvedimenti operosi

 

La proroga del termine di presentazione dei modelli 770/2020 produce effetti anche in re­lazione ai termini previsti per i ravvedimenti operosi, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, ad essa collegati. Per effetto della proroga, slitta al 10.12.2020 anche il termine per regolarizzare mediante il ravvedi­men­to operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:

  • l’infedele presentazione del modello 770/2019, relativo al 2018;
  • l’omessa effettuazione, nel 2019, delle ritenute;
  • l’omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate nel 2019.

 

Inoltre, entro il 10.12.2020 po­tranno es­se­re ravvedute anche le violazioni commesse:

  • nell’anno 2018, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;
  • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.

 

Cos’è la Dichiarazione dei Sostituti di imposta modello 770

 

Il 770 è una dichiarazione che devono presentare i sostituti di imposta, per la parte relativa a compensi, salari e pensioni. La dichiarazione serve a dimostrare che il compito di sostituire il fisco nel prelevare alla fonte l’imposta è stata eseguita correttamente. A differenza del passato, a partire dall’anno 2016, il modello 770 Semplificato ha la sola funzione di riepilogare i dati relativi ai versamenti effettuati mediante il modello F 24 essendo tutti gli altri dati relativi ai percettori ed agli importi corrisposti già stati indicati nella Certificazione Unica.

 

Ne consegue che nell’ipotesi in cui i soggetti sportivi dilettantistici abbiamo corrisposto esclusivamente compensi per attività sportiva dilettantistica non soggetti a ritenuta in quanto nei limiti della “franchigia” fiscale dei 10.000 euro l’adempimento dichiarativo ai fini degli obblighi del sostituto d’imposta si conclude con la trasmissione all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica non dovendo trasmettere alcun modello 770. Nel caso in cui, invece, i soggetti sportivi dilettantistici abbiamo corrisposto anche compensi eccedenti il limite di 10.000 o somme di altro tipo (ad esempio, compensi a professionisti come medico, avvocato, commercialista, ect) assoggettate a ritenuta alla fonte, oltre all’invio della Certificazione Unica saranno tenuti a trasmettere il modello  770/2020  per riepilogare gli importi versati.

 

Presentazione telematica del modello 770/2020

 

Si ricorda che la presentazione del modello 770/2020 all’Agenzia delle Entrate deve avvenire esclusivamente in via telematica:

  • direttamente dal sostituto d’imposta, utilizzando il sistema Fisconline o Entratel;
  • oppure tramite un intermediario abilitato (dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, ecc., comprese le società del gruppo).

 

 

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