Il D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 77/2020 ha previsto:

  • un credito d’imposta per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale (DPI) - art. 125 D.L. 34/2020;
  • un credito d'imposta per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro - art. 120 D.L. 34/2020.

 

L’agenzia delle entrate con il Provvedimento n. 259854/2020 ha reso disponibili i modelli e le istruzioni per usufruire dei crediti d’imposta introdotti dal decreto rilancio stabilendo le seguenti scadenze per la trasmissione del modello di comunicazione delle spese:

  • il 7 settembre per le spese di sanificazione e acquisto di DPI
  • il 30 novembre per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro

 

La comunicazione da presentare all’Agenzia delle Entrate

 

Tale comunicazione è necessaria per beneficiare del credito d’imposta di cui all’articolo 125 del D.L. 34/2020, che prevede il riconoscimento a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni ed agli enti non commerciali, comprese le associazioni sportive dilettantistiche, di un credito d'imposta pari al 60% delle spese complessivamente sostenute nel 2020 entro il limite di 100.000,00 (ovvero entro il limite di credito di € 60.000,00) per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

 

Le spese che Le spese che rientrano nell’agevolazione

 

Sono quelle sostenute con riferimento a:

  1. a) sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività; deve trattarsi di spese finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus COVID-19;
  2. b) acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  3. c) acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  4. d) acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  5. e) acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.

 

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con la circolare 25/E del 20 agosto 2020 fornendo risposte a due quesiti ( 3.2.1 Quesito n. 1 – Certificazione attività di sanificazione e 3.2.2 Quesito n. 2 – Pulizia impianti di condizionamento).

 

Nel primo viene ribadito che per identificare le attività come di “sanificazione” è necessaria la certificazione redatta  da operatori professionisti in cui viene dichiarato che le attività poste in essere sono coerenti con quanto indicato nei protocolli, ovvero essere finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica COVID-19.

 

Nel secondo viene specificato che  l’ordinaria attività di pulizia degli impianti di condizionamento non rientra tra quelle di «sanificazione»; di contro  le spese di pulizia degli impianti di condizionamento, diverse da quelle sostenute per le ordinarie prassi di manutenzione degli impianti e dei relativi filtri finalizzate ad aumentare «la capacità filtrante del ricircolo» attraverso, ad esempio, la sostituzione dei «filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate».

 

La comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate

 

I contribuenti che hanno sostenuto le spese di sanificazione e acquisto di DPI, devono inviare telematicamente la comunicazione entro il  7 settembre 2020.

 

La compilazione non presenta particolari difficoltà. L’associazione sportiva dilettantistica dovrà indicare il proprio codice fiscale e quello della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma la comunicazione inserendo il valore 1 nella casella denominata “Codice carica”;

 

Nel successivo riquadro – SPESE PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E CREDITO DI IMPOSTA – dovrà indicare l’ammontare delle spese (già sostenute o che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2020) per la sanificazione e l’acquisito di DPI, nonché il relativo credito d’imposta, pari al 60 per cento di tali spese e comunque non superiore a 60 mila euro.

 

In particolare:

  • “Spese sostenute nel 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione” In questo campo deve essere indicato l’ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione. La compilazione di questo campo è obbligatoria, se non è stato compilato il campo successivo.
  • “Spese da sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020” In questo campo deve essere indicato l’ammontare delle spese che si prevede di sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020. La compilazione di questo campo è obbligatoria, se non è stato compilato il campo precedente.
  • “Totale spese” In questo campo deve essere indicato il valore risultante dalla somma degli importi indicati nei due campi precedenti.
  • “Credito d’imposta” In questo campo deve essere indicato (arrotondato all’unità di euro) il 60 per cento dell’importo indicato nel campo “Totale spese”; nel caso in cui il risultato sia superiore a 60 mila euro, in questo campo deve essere indicato l’importo di 60 mila euro.

 

A seguito della comunicazione viene rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta, messa a disposizione di chi ha trasmesso il modello nell’area riservata del sito dell’Agenzia, che ne attesta la presa in carico, o lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

 

Utilizzo del  credito di imposta

 

La comunicazione delle spese ammissibili è uno step fondamentale per l’accesso e la fruizione dei crediti d’imposta, indipendentemente dalla modalità prescelta:

  1. detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  2. utilizzo diretto in compensazione;
  3. cessione, anche parziale, de credito d’imposta a terzi soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

 

L’importo del beneficio indicato in comunicazione rappresenta il contributo massimo fruibile.

 

Il diritto all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta spetta a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di determinazione della percentuale applicabile.

 

Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile.

 

La comunicazione della cessione avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata (Entratel/Fisconline).

 

Dotazione finanziaria

 

Lo stanziamento effettuato dal Governo è pari a 200 milioni di euro. L'Agenzia delle Entrate, per rispettare la dotazione finanziaria stanziata, stabilisce un calcolo proporzionale: l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che verrà resa nota con provvedimento, da emanare entro l'11 settembre 2020.

 

Tale percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa (200 milioni) all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti: pertanto, nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100 per cento, mentre negli altri casi assisteremo ad una riduzione proporzionale del tax credit spettante.

 

 

Istruzioni Comunicazioni Ambienti Sanificazione
Modello Comunicazioni Ambienti Sanificazione

 

 

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