Il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, che  prevede anche il rinvio di alcune scadenze fiscali, tra cui la proroga al 30 aprile per trasmettere all’Agenzia delle Entrate e consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

Per effetto di tale proroga non viene, quindi, applicata nessuna delle sanzioni nel caso in cui le certificazioni non siano state trasmesse, come inizialmente previsto, entro il 31 marzo. Le sanzioni non si applicano se la trasmissione avviene entro il 30 aprile.

Resta ferma la possibilità di trasmettere le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta ovvero entro il 31 ottobre 2020. 

Le motivazioni di tale proroga sono indicate nella relazione illustrativa in cui viene detto che: “Al fine di consentire ai sostituti d’imposta di avere più tempo a disposizione per l’effettuazione degli adempimenti fiscali, in conseguenza dei disagi derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e, nel contempo, di permettere ai cittadini e ai soggetti che prestano l’assistenza fiscale di essere in possesso delle informazioni necessarie per compilare la dichiarazione dei redditi, solo per l’anno 2020, il comma 1 differisce al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo”.

 

 

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