La legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge n. 124 del 4 agosto 2017) all’art.1 dal comma 125 al 127 stabilisce che entro il 28 febbraio di ogni anno le associazioni‚ le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni devono pubblicare‚ nei propri siti web‚ le informazioni relative a sovvenzioni‚ contributi‚ incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere di importo pari o superiore a 10.000 euro‚ ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni nel corso dell’anno precedente.

 

Sono quindi esonerati da tale obbligo di pubblicazione gli enti che‚ nel periodo annuale considerato‚ abbiano ricevuto sovvenzioni‚ contributi‚ incarichi retribuiti e vantaggi economici inferiori a 10.000 euro.

 

Soggetti obbligati

 

Sono tenute a questo nuovo adempimento anche le associazioni e società sportive dilettantistiche se nel 2018 hanno ricevuto per importi superiori a € 10.000:

  • contributi,
  • sovvenzioni,
  • sostegni a vario titolo ricevuti dalle P.A. e dagli enti assimilati, che non traggono titolo da rapporti economici a carattere sinallagmatico,
  • incarichi retribuiti (rectius remunerati) e pertanto i compensi per il servizio effettuato (es: convenzione per l’animazione culturale estiva).

 

Sono incluse anche le somme percepite a titolo di cinque per mille

 

In tal caso le associazioni sportive dilettantistiche devono, entro il 28 febbraio 2019, pubblicare nel proprio sito web o portale digitale (o, in mancanza del sito, sulla propria pagina Facebook) le seguenti informazioni:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • denominazione del soggetto erogante;
  • somma incassata
  • data di incasso
  • causale

 

Mentre le società sportive dilettantistiche assolvono a tali obblighi inserendo tali informazioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio, l’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione comporta la restituzione delle somme alle amministrazioni che hanno erogato il contributo entro tre mesi (a decorrere dal 28 febbraio).

 

Alcune precisazioni:

  • l’adempimento riguarda sia i contributi in denaro sia quali in natura (ad esempio bene in comodato); in questo caso il valore economico da indicare del bene sarà, come chiarito dal Ministero, quello “dichiarato dalla Pubblica Amministrazione che ha attribuito il bene in questione”. Sarà pertanto cura delle associazioni beneficiarie sollecitare la Pubblica Amministrazione affinché offra informazioni in merito.
  • il limite di € 10.000 si intende cumulativo ( cioè riguarda il totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non la singola erogazione)
  • il criterio per determinare l’importo è quello di cassa (quindi le somme effettivamente incassate nel 2018 anche se di competenza di periodi diversi)

 

Si rimanda alla circolare ministeriale n°2 per maggiori approfondimenti

 

 

 

 

 

jQuery(window).on('load', function() { new JCaption('img.caption'); }); jQuery(function($){ initTooltips(); $("body").on("subform-row-add", initTooltips); function initTooltips (event, container) { container = container || document;$(container).find(".hasTooltip").tooltip({"html": true,"container": "body"});} }); jQuery.urlShortener.settings.apiKey='AIzaSyB9Z_0jbJ4-cZAis8KkEgZE2iGWFTQd8nE'; jQuery.urlShortener({ longUrl: "", success: function (shortUrl) { //shortUrl -> Shortened URL jQuery("meta[property='og:url']").attr('content',shortUrl); href=jQuery("#twitterhref").attr('href'); jQuery("#twitterhref").attr('href',href+'&url='+shortUrl); }, error: function(err) { alert(JSON.stringify(err)); } });