Dal 1° luglio 2018 datori di lavoro ed committenti non potranno più corrispondere ai dipendenti/collaboratori la retribuzione/compenso, nonché ogni anticipo di essa, per mezzo di denaro contante, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

 

La norma di riferimento è all’interno della Legge di Bilancio 2018 (articoli 910 e ss. della legge n. 205 del 27 dicembre 2017).

 

L’obbligo serve a tutelare il lavoratore e a garantire la concorrenza leale tra le imprese, ponendo fine alla deprecabile prassi di alcune realtà aziendali che corrispondono retribuzioni inferiori rispetto a quelle indicate nel cedolino di paga.

 

Con riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche si pone il problema se questo obbligo riguardi anche i rimborsi forfetari, indennità di trasferta, premi e compensi   erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche o per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. (art. 67 lettera m del D.P.R. 917/1986).

 

Per provare a dare una risposta è necessario, in via preliminare, analizzare le caratteristiche della nuova normativa.

 

Destinatari dell’obbligo

 

I soggetti interessati dal nuovo obbligo sono i datori di lavoro, a prescindere dalla forma giuridica utilizzata, ed i committenti nell’ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

 

Sono invece esclusi, ai sensi del comma 913, le pubbliche ed i compensi corrisposti nell’ambito del lavoro domestico.

 

I rapporti di lavoro destinatari dell’obbligo in esame sono:

  1. I rapporti di lavoro subordinatoex. art. 2094 c.c., indipendentemente dalle forme e dalle modalità di svolgimento della prestazione. Pertanto vi rientrano i lavoratori con contratto a tempo parziale, determinato, in apprendistato, il lavoro intermittente o a chiamata, i lavoratori distaccati all’estero, i lavoratori in smart working.
  2. contratti di collaborazionecoordinata e continuativa.
  3. I contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperativecon i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

 

Si ritiene che non siano interessate dall’obbligo, in quanto non citati nella norma in esame, le forme di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c.

 

Modalità di pagamento

 

A partire dal 1° luglio 2018 le uniche modalità di pagamento previste dal legislatore sono:

  1. Bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore
  2. Strumenti di pagamento elettronico
  3. Pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postaledove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento
  4. Emissione di un assegnoconsegnato direttamente al lavoratore, o in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato. L’impedimento si intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

 

Il divieto di corresponsione della retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore sussiste anche in riferimento agli eventuali anticipi/acconti.

 

Sanzioni

 

Il pagamento della retribuzione effettuato con l’utilizzo di denaro contante comporterà violazione alla disposizione in oggetto e l’emissione, da parte degli organi di vigilanza, di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro.

 

 

Le collaborazioni sportive

 

Posto che il divieto all’utilizzo del contante riguarda anche i rapporti di collaborazione coordinata  e continuativa occorre interrogarsi sul fatto tale divieto riguardi anche le c.d. “ collaborazioni  sportive”

 

Il dubbio nasce dalla previsione contenuta nella Legge di Bilancio nei commi 358 e 359.

 358Le prestazioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, individuate dal CONI ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa”.

 359I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi ….”

 

Diventa, pertanto, necessario capire quali siano le prestazioni ricomprese in detta definizione;  la soluzione del problema è, di fatto, demandata al CONI  visto che  la norma fa riferimento esplicito alle “prestazioni …. individuate dal CONI

 

Occorrerà, quindi, attendere la prevista delibera del CONI per conoscere le prestazioni indicate nel comma 358 -considerato il fatto che, a oggi, l’unico contratto di collaborazione coordinata e continuativa espressamente previsto quale reddito diverso ex art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR è quello di carattere amministrativo-gestionale.

 

Concludendo, in attesa della delibera del Coni, in via prudenziale, si consiglia in ogni caso a partire dal 1 luglio 2018 di evitare l’uso del contante e provvedere al pagamento dei propri atleti, istruttori, dirigenti, ect mediante strumenti tracciabili (bonifico, assegno, ecc.) considerato che, come evidenziato in precedenza, la sanzione prevista in caso di pagamento in contante va dai 1.000 ai 5.000 euro .

 

 

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