L’Agenzia delle Entrate,  in data 15 gennaio 2018,  ha approvato i modelli e le relative istruzioni  della Certificazione Unica (CU 2018) e della dichiarazione dei sostituti di imposta 770/2018 relativi  all’anno di imposta 2017.

 

I due modelli hanno funzioni distinte:

  • nella Certificazione Unica devono essere indicati i dati relativi ai compensi corrispostinel corso dell’anno 2017 e le relative ritenute e contributi;
  • nel modello 770 devono invece essere riepilogati i dati relativi alle ritenute effettuate ed ai relativi versamentie compensazioni nonché il riepilogo dei crediti e gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

 

La certificazione Unica

 

La CU ha sostituito, a partire dal 2015, non solo il CUD con il quale il datore di lavoro certificava i redditi da lavoro dipendente, ma anche le certificazioni rilasciate “in forma libera” relative ai redditi erogati a lavoratori autonomi e ai percettori di redditi diversi.

 

Tale adempimento riguarda anche le associazioni e società  sportive dilettantistiche che erogano compensi erogati nell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica ovvero in forza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativo-gestionale ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, ed anche qualora tali somme siano state di importo inferiori al limite esente di € 7.500,00 ( innalzato a € 10.000 a partire dal 1 gennaio 2018) e come tali non assoggettate a ritenuta.

 

Le somme da indicare sono quelle corrisposte ai collaboratori nell’anno solare precedente. Non deve essere invece indicato l’importo erogato per i rimborsi delle spese documentate relative al vitto, all’alloggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

 

Scadenze termini di presentazione

 

Restano confermati i termini d’invio della CU dello scorso anno rispettivamente al:

  • 7 marzo 2018 per l’inoltro telematico;
  • 3 aprile 2018 (il 31 marzo 2018 cade di sabato ed è seguito dalle festività di Pasqua e Pasquetta).

 

La consegna deve però avvenire entro 12 giorni dalla richiesta del sostituito nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato in corso d’anno.

 

NOVITA La Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017) ha previsto che la trasmissione invia telematica della C.U. qualora riguardi redditi che non possono confluire nella dichiarazione precompilata, in quanto esenti o non dichiarabili, quali ad esempio i redditi di lavoro autonomo abituale, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (770) ossia entro il 31 ottobre di ciascun anno, termine quest’ultimo modificato dalla stessa Legge di Bilancio

  

 

Modalità di trasmissione della CU all’Agenzia delle Entrate

 

Il flusso deve essere presentato esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso o  direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione o  tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R.22 luglio 1998,n.322 e successive modificazioni.

 

In tal caso l’intermediario è tenuto a:

  • rilasciare al sostituto d’imposta, contestualmente alla ricezione della comunicazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da esso predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall’incaricato della trasmissione, dalla società del gruppo o dall’Amministrazione dello Stato, seppure rilasciato in forma libera;
  • rilasciare altresì al sostituto d’imposta, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione per via telematica, l’originale della comunicazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento;
  • conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. 29settembre 1973 n. 600, ai fini dell’eventuale esibizione in sede di controllo

 

Non è pertanto possibile la presentazione della CU 2018 in forma cartacea tramite uffici postali o sportelli bancari.

 

È possibile inviare le informazioni relative ai dipendenti e assimilati  in flussi separati rispetto alle informazioni relative a collaboratori autonomi e percettori redditi diversi (tra cui i compensi sportivi) qualora questo risulti più agevole per il sostituto.

 

Modalità di consegna delle certificazioni

 

Sulle modalità di consegna l’Agenzia delle Entrate chiarisce che  è possibile trasmettere al contribuente la certificazione mediante posta elettronica   a condizione che il destinatario:

  • abbia la possibilità di entrare nella disponibilità della certificazione e di poterla materializzare per i successivi adempimenti;
  • sia dotato degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica.

 

Resta, dunque, in capo al sostituto d’imposta l’onere di accertarsi che ciascun soggetto si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea (Risoluzione Agenzia Entrate n. 145 del 21/12/06)”

 

Per questo motivo, nel caso in cui non si abbia certezza sulla dotazione informatica del destinatario si consiglia un canale alternativo di trasmissione (raccomandata, fax, consegna cartacea con rilascio di apposita ricevuta) al fine di evitare la sanzione da 258,00 a 2.065,00 euro in caso di omessa o tardiva consegna della Certificazione.

 

Sanzioni

 

Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applicherà la sanzione di 100 euro.

 

Nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applica se la corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi al termine di cui sopra.  

 

L'Agenzia delle Entrate ha già avuto modo di precisare, in occasione di Telefisco del 2/2/2017, che non si farà luogo a sanzioni se le C.U. non correlate ai modelli 730 verranno trasmesse entro il termine dei modelli 770 (31

 

Il Modello 770 - dichiarazione dei sostituti d’imposta

 

Nei casi dove vi sia un’erogazione di compensi, indennità e premi oltre il limite dei 7.500,00 Euro, quindi soggetti a ritenuta, collaborazioni occasionali o compensi professionali (commercialisti, altri professionisti) assoggettate a ritenuta alla fonte, si dovrà comunque procedere anche alla trasmissione del modello 770 indicando, come detto in precedenza, i dati relativi alle ritenute effettuate ed ai relativi versamenti e compensazioni nonché il riepilogo dei crediti e gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

 

La Legge di Bilancio (comma 993) è intervenuta anche sulla scadenza della dichiarazione dei sostituti di imposta stabilendo che il termine entro il quale i sostituti di imposta che effettuano le ritenute dei redditi trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate il Modello 770 è prorogato dal 31 luglio al 31 ottobre.

 

CU18A

CU18B

 

 

 

 

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