Si informa che la Legge di Bilancio 2018 ha previsto, a partire dal 1 gennaio 2018, l’ aumento da 7.500 a 10.000 euro dell’importo che non concorre a formare il reddito imponibile delle indennità, dei rimborsi forfettari, dei premi, dei compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

 

Sono in ogni caso esclusi dalla tassazione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio, al trasporto sostenute per prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

 

L'innalzamento della soglia ha effetto anche sulla tassazione delle somme corrisposte in misura eccedente rispetto al nuovo limite. Considerando che l'articolo 25 della legge 133/1999 dispone che «la ritenuta è a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a lire 40 milioni ed è a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo» e che la legge di Bilancio non è intervenuta sul testo dell'articolo 25, ma ha modificato esclusivamente l'articolo 69 del Tuir ne consegue che mentre con la franchigia di 7.500 euro, la ritenuta a titolo d'imposta si applicava fino a 28.158 euro (frutto della somma tra l'area detassata e 20.658,28 euro, cioè i vecchi 40 milioni di lire) con la franchigia a  10.000 euro, invece, la ritenuta a titolo di imposta si applica  fino a 30.658 euro mentre per gli importi eccedenti la ritenuta diventa a titolo di acconto.

 

L'aliquota delle ritenute da applicare è quella relativa al primo scaglione di reddito del 23% (articolo 11 del Tuir) maggiorata con l'applicazione delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

 

In sintesi:

  • compensi  fino a 10.000 non si applicano imposte;
  • compensi oltre 10.000 e  fino a 30.658,28 euro, ritenuta del 23% a titolo d'imposta;
  • compensi eccedenti 30.658,28 euro, ritenuta del 23% a titolo di acconto.

 

L’aliquota deve essere maggiorata con l'applicazione delle addizionali regionali e comunali tenendo conto della residenza del percipiente.

 

Si ricorda che il superamento della soglia di 10 mila euro deve essere verificato facendo riferimento all'ammontare complessivo dei compensi percepiti nell'anno dall'atleta anche se corrisposti da associazioni o società sportive diverse.

 

SI ALLEGA IL NUOVO MODULO PER IL PAGAMENTO DEI COMPENSI SPORTIVI DA UTILIZZARE A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2018 CHE TIENE CONTO DI TALI MODIFICHE

 

Modulo

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