Sono stati semplificati gli adempimenti per accedere al cinque per mille dell'Irpef.

 

Il Dpcm del 7 luglio 2016 ha adeguato la procedura di ammissione al beneficio alla stabilizzazione del contributo eliminando, per gli enti regolarmente iscritti nell'esercizio precedente e in possesso dei requisiti di accesso, l'obbligo di riproporre ogni anno  la domanda di iscrizione al riparto e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

 

Le novità si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2017, con riferimento a quanti risultano regolarmente iscritti nel 2016.

 

La circolare 5/E del 31 marzo 2017 fornisce i chiarimenti sulle modifiche normative.

 

L'iscrizione è sempre valida

 

L'iscrizione al riparto del 5 per mille, dunque, non ha più validità annuale: l'ente che ha regolarmente presentato la domanda e la successiva dichiarazione sostitutiva, se conserva i necessari requisiti, accede al contributo anche per gli esercizi successivi a quello di iscrizione, senza dover riproporre né la domanda di iscrizione né la dichiarazione sostitutiva, fatta eccezione per il caso in cui sia cambiato il rappresentate legale.

 

Nasce l'elenco permanente

 

http://www1.agenziaentrate.gov.it/documentazione/finanziaria/domanda+5+per+mille/2017/motore.htm

 

È istituito un apposito elenco - integrato, aggiornato e pubblicato sul sito delle Entrate entro il 31 marzo di ogni anno - nel quale vengono inseriti, a partire dall'esercizio successivo a quello di iscrizione, gli enti in possesso dei requisiti.

 

Gli enti presenti nell'elenco, non tenuti a ripetere la procedura di iscrizione, sono comunque soggetti annualmente a verifica da parte delle competenti amministrazioni in ordine alla persistenza dei requisiti per l'ammissione al contributo.

 

Quali ASD non devono ripresentare domanda nel 2017

 

Si tratta delle ASD inserite nell’elenco permanente che hanno inviato all'Agenzia delle Entrate la domanda di iscrizione entro il 9 maggio 2016 e la dichiarazione sostitutiva all'ufficio del Coni territorialmente competente entro il 30 giugno 2016.

 

Sono considerati regolarmente iscritti anche gli enti che hanno inviato la domanda di iscrizione e/o la relativa documentazione integrativa entro il 30 settembre 2016, versando tramite modello F24 (codice tributo "8115") la sanzione di 250 euro.

 


Attenzione se cambia il rappresentante legale rispetto al 2016

 

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio perde efficacia, se cambia il rappresentante legale rispetto all'esercizio precedente.


Il nuovo rappresentante, a pena di decadenza, dovrà sottoscrivere e trasmettere entro il 30 giugno 2017 al CONI territorialmente competente una nuova dichiarazione sostitutiva, indicando la data della sua nomina,  quella di iscrizione dell'ente alla ripartizione del contributo (senza ripresentare la domanda di iscrizione) ed allegando la fotocopia, non autenticata, di un proprio documento di identità.

 

Quali enti devono presentare la domanda nel 2017

 

Sono tenute a presentare la domanda le ASD:

  • di nuova costituzione
  • che non si sono iscritte nel 2016
  • non inserite nell'elenco pubblicato entro il 31 marzo (perché non regolarmente iscritte o perché prive dei requisiti previsti nel 2016)

 

La domanda di iscrizione va trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro l'8 maggio 2017.

 

Adempimenti successivi all’iscrizione: presentazione della dichiarazione sostitutiva

 

Entro 30 giugno 2017, a pena di decadenza dal beneficio, il legale rappresentante dell’ente deve inviare, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con allegata la fotocopia, non autenticata, di un proprio documento di identità, per attestare il possesso dei requisiti che danno diritto a partecipare alla ripartizione del cinque per mille.

 

Come detto in precedenza tale adempimento non è richiesto per le ASD iscritte nell’elenco permanente se non è variato il legale rappresentante.

 

La dichiarazione in esame va presentata:

  • al competente Ufficio territoriale del CONI, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche.
  • a mezzo raccomandata A/R  allegando copia della dichiarazione sostitutiva ottenuta dalla scansione dell’originale sottoscritto dal rappresentante legale, nonché della copia del documento di identità.

 

Il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2017 e la mancata allegazione del documento di identità alla dichiarazione sostitutiva costituiscono causa di decadenza dal beneficio.

 

Requisiti richiesti per essere ammessi al beneficio

le associazioni sportive dilettantistiche, che per poter essere ammesse al beneficio devono possedere i seguenti requisiti:

  • costituzione ai sensi dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
  • possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI;
  • affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
  • presenza nell’ambito dell’organizzazione del settore giovanile;
  • effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

 

Come sanare le irregolarità

Rimane ferma la possibilità prevista dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, per tutti gli enti destinatari del beneficio di procedere, entro il 2 ottobre  2017, alla regolarizzazione della propria posizione ai fini dell’ammissione al riparto delle quote del cinque per mille.

 

L’ente può sanare la domanda di iscrizione o la dichiarazione sostitutiva che non sia stata regolarmente presentata entro i termini previsti o la dichiarazione sostitutiva alla quale non sia stata allegata copia del documento di identità del rappresentante legale.

 

In particolare è necessario:

  • essere in possesso dei requisiti per l’ammissione al riparto della quota del cinque per mille alla data originaria di scadenza dei termini di presentazione della domanda di iscrizione  ovvero al 7 maggio 2017
  • versare con il mod. F24 la sanzione di euro 258, utilizzando il codice tributo “8115”, senza possibilità di utilizzare in compensazione eventuali crediti a disposizione.

 

 

RIEPILOGO SCADENZE 5 PER MILLE 2017

 

Di seguito si riporta la tabella con i termini relativi alla procedura di ammissione al beneficio.

 

            Descrizione   Associazioni sportive dilettantistiche
Termine presentazione domanda d’iscrizione se non presenti nell’elenco permanente   8 maggio 2017
Pubblicazione elenco provvisorio   14 maggio 2017
Richiesta correzione domande   22 maggio 2017
Pubblicazione elenco aggiornato   25 maggio 2017
Termine presentazione dichiarazione sostitutiva   30 giugno 2017 agli uffici territoriali del Coni
Termine regolarizzazione domanda iscrizione e/o successive integrazioni documentali   2 ottobre 2017

 

 

Modello per iscrizione 5X1000 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

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