Riferimenti

• Art. 30, DL n. 185/2008

• Art. 1, comma 1, DL n. 225/2010

• Risoluzione Agenzia Entrate 6.12.2010, n. 125/E

• Circolare Agenzia Entrate 24.2.2011, n. 6/E

 

Sintesi

 

Entro il 31 marzo 2017 gli enti  che nel 2016 hanno registrato una modifica dei dati indicati nell’ultimo modello EAS inviato sono tenuti a presentare un nuovo modello EAS aggiornato con le modifiche intervenute.

 

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 125/2010, non è necessario inviare nuovamente il Modello EAS qualora le modifiche riguardino i dati anagrafici dell’associazione e/o del legale rappresentante, in quanto in questi casi dette variazioni devono essere tempestivamente comunicate con il Modello AA5/6,  per le associazioni con solo codice fiscale, ovvero con il Modello AA7/10, per associazioni titolari di partita IVA.

 

Non è inoltre necessario effettuare un nuovo invio, come chiarito nelle Istruzioni al Modello, quando la variazione riguardi:

-       l’importo percepito dall’associazione per attività di sponsorizzazione o pubblicità, indicato al campo 20;

-       l’importo relativo ai costi sostenuti dall’ente per diffondere messaggi pubblicitari della propria attività,

indicato al campo 21;

-       l’importo medio delle entrate, indicato al campo 23;

-       il numero dei soci dell’ente nell’ultimo esercizio, indicato al campo 24;

-       l’entità delle erogazioni liberali ricevute, indicata al campo 30;

-       l’entità dei contributi pubblici ricevuti, indicata al campo 31;          

-       il numero di giorni dedicati all’attività di raccolta fondi, indicati al campo 33.

 

PREMESSA

 

L’art. 30, DL n. 185/2008 subordina l’applicazione, da parte degli enti non commerciali, delle agevolazioni fiscali previste dagli artt. 148, TUIR e 4, DPR n. 633/72 (non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi ed ai fini IVA di corrispettivi, quote e contributi), oltre al possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, anche alla presentazione del mod. EAS, approvato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 2.9.2009.

 

In particolare, l’obbligo di presentazione del mod. EAS interessa tutti gli enti privati non commerciali associativi (con o senza personalità giuridica) che si avvalgono delle disposizioni in materia di decommercializzazione dei proventi di cui ai citati artt. 148, TUIR e 4, DPR n. 633/72, “compresi quelli che si limitano a riscuotere quote associative o contributi…”.

 

La disciplina in esame persegue gli obiettivi di:

à  acquisire una più ampia informazione e conoscenza del mondo associativo e dei soggetti assimilati sotto il profilo fiscale, al fine di tutelare le vere forme associazionistiche incentivate dal legislatore fiscale;

à  isolare e contrastare l’uso distorto dello strumento associazionistico, suscettibile di eludere il pagamento delle imposte dovute e di intralciare anche la libertà di concorrenza tra gli operatori commerciali;

à  concentrare l’azione di controllo fiscale sulle pseudo-associazioni, con esclusione di quelle correttamente organizzate che operano nell’interesse degli associati

 

Il modello EAS va presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione,

 

Successivamente al primo invio, invece, soltanto gli enti non commerciali di tipo associativo e le società sportive dilettantistiche, che nell’anno precedente hanno registrato una modifica dei dati indicati modello EAS in possesso dell’Agenzia delle Entrate, sono tenuti a presentare entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo, un nuovo modello EAS aggiornato con le modifiche intervenute, (inserendo tutti i dati richiesti, anche quelli non variati).

 

La ripresentazione non è comunque necessaria in presenza di alcun specifiche ipotesi.

 

 

OBBLIGO DI RIPRESENTAZIONE DEL MODELLO

 

Il mod. EAS richiede l’indicazione, nei diversi riquadri di cui è composto, dei dati anagrafici dell’ente e del relativo rappresentante legale, nonché delle dichiarazioni rese da quest’ultimo.

 

Per le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI sono previste modalità semplificate di compilazione, essendo richieste soltanto le informazioni evidenziate nei seguenti punti del modello stesso:

 

  • punto 4: esistenza di articolazioni territoriali / funzionali;
  • punto 5: dichiarazione che l’ente è un’articolazione territoriale / funzionale di altri enti;
  • punto 6: affiliazione a federazioni o gruppo;
  • punto 20: indicazione se l’ente riceve o meno proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità;
  • punto 25: settore in cui l’ente opera prevalentemente;
  • punto 26: attività specificamente svolte.

 

Nelle istruzioni alla compilazione del mod. EAS è precisato che: il … modello deve essere nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati…”.

 

Pertanto, qualora i dati già comunicati dall’ente siano variati, è necessario provvedere alla presentazione di un nuovo modello completo di tutti i dati richiesti, compresi quelli che non hanno subìto variazioni

 

  • entro il 31.3 dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione, pertanto le variazioni, intervenute nel 2016, di dati già comunicati richiedono la presentazione di un nuovo mod. EAS entro il  31 marzo 2017;

 

IPOTESI DI ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI RIPRESENTAZIONE

 

L’Agenzia delle Entrate, alla luce dell’opportunità sancita nella Circolare 29.10.2009, n. 45/E di “evitare inutili duplicazione dei medesimi dati e notizie” già in possesso dell’Amministrazione finanziaria, nella Risoluzione 6.12.2010, n. 125/E, ha previsto ulteriori ipotesi di esonero dalla presentazione di un nuovo mod. EAS.

 

In particolare non è richiesta la comunicazione, attraverso la presentazione di un nuovo modello, delle variazioni intervenute nelle sezioni:

  •  “Dati relativi all’ente”,
  •  “Rappresentante legale”,

 

atteso che le stesse sono già state comunicate all’Agenzia delle Entrate tramite il mod. AA5/6 (se il soggetto non è titolare di partita IVA) o il mod. AA7/10 (se il soggetto è titolare di partita IVA) con la relativa indicazione rispettivamente nel quadro B “Soggetto d’imposta” e nel quadro C “Rappresentante” presenti in tali modelli.

 

A tale proposito l’Agenzia delle Entrate nella citata Risoluzione n. 125/E rammenta che il mod. AA5/6 - AA7/10 va presentato entro 30 giorni dalla variazione.

 

Inoltre, nelle istruzioni alla compilazione del modello è specificato che non è obbligatoria la presentazione di un nuovo mod. EAS se si è verificata esclusivamente una variazione dei dati relativi:

  • agli importi riferiti ai proventi ricevuti per attività di sponsorizzazione e pubblicità (punto 20)

 

ESEMPI

 

Esempio 1

 

L’associazione sportiva dilettantistica, costituita nel 2008, ha presentato entro il 31.12.2009 il mod. EAS indicando quale legale rappresentante il sig. Mario Rossi.

 

Il 30.10.2016 è stato nominato quale nuovo legale rappresentante il sig. Roberto Bianchi e per tale variazione è stato presentato il mod. AA7/10.

 

Poiché nel 2016 non si sono verificate altre variazioni rispetto ai dati precedentemente comunicati, non va presentato un nuovo mod. EAS, in quanto la modifica del legale rappresentante è già stata comunicata all’Agenzia delle Entrate con il mod. AA7/10.

Esempio 2

 

L’associazione  sportiva dilettantistica costituita nel 2008 ha presentato il mod. EAS entro il 31.12.2009 e comunicando al punto 20 di non ricevere proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità.

 

Dal 2016 ha avuto proventi per pubblicità per € 20.000. In relazione a tale variazione l’associazione deve presentare un nuovo mod. EAS entro il 31.3.2017, riportando anche i dati, precedentemente già comunicati, non variati.

 

Modalità di presentazione

 

Il modello “EAS” deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica:

direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici Entratel o Fisconline (Internet);

tramite professionisti, associazioni di categoria, CAF e ogni altro soggetto abilitato, ai sensi dell’art. 3 co. 3 del DPR 322/98;

tramite una società del gruppo, qualora il richiedente appartenga ad un gruppo societario, ai sensi dell’art. 3 co. 2-bis del DPR 322/98.

In ordine alla presentazione tramite un soggetto esterno, le istruzioni precisano che l’intermediario deve rilasciare al richiedente:

  • contestualmente alla ricezione del modello o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno alla trasmissione telematica dei dati in esso contenuti;
  • un esemplare cartaceo del modello contenente i dati che sono stati inviati in via telematica, redatto su modello conforme a quello approvato;
  • la copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuta presentazione.

 

Il modello è disponibile gratuitamente in formato elettronico sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, ma può essere prelevato anche da altri siti, a condizione che sia conforme a quello approvato e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del provvedimento di approvazione. È altresì consentita la riproduzione con stampa monocromatica realizzata in colore nero, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e l’intelligibilità del modello nel tempo

 

SANZIONI

 

La comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali con il modello “EAS” costituisce un onere per gli enti interessati sicché l’omessa presentazione entro i termini previsti comporta l’inapplicabilità dei regimi fiscali agevolati ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, previsti dagli artt. 148 del TUIR e 4 del DPR 633/72. Tuttavia, al fine di evitare la preclusione al regime fiscale di favore a quegli enti che per mera dimenticanza non abbiano provveduto nei termini all’invio della predetta comunicazione, il legislatore ha esteso l’applicabilità del novellato istituto della remissione in bonis di cui all’articolo 2 comma 1 del DL 16/2012, anche in caso di omesso invio del Modello EAS.

 

REMISSIONE IN BONIS

 

Si rammenta, in estrema sintesi, che l’articolo 2 comma 1 del DL n. 16/2012 ha previsto che la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:

 

REMISSIONE IN BONIS - CONDIZIONI

Condizioni

Abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento.

Effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.

Versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

Sulla modalità di funzionamento dell’istituto in parola è intervenuta l’Agenzia delle Entrate (circolare n. 38/E del 28.09.2012) che ha precisato, tra l’altro, che i contribuenti possono ricorrere alla regolarizzazione di cui all’articolo 2, comma 1, DL n. 16/2012 (ovvero la “remissione in bonis”) se la violazione “non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente

 

Ai fini del perfezionamento dell’istituto in esame, inoltre, occorre versare la sanzione in misura pari a 258 euro, ossia l’importo minimo previsto dal citato articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997. La sanzione:

 

  • deve essere versata tramite modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili;
  • non può essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (la sanzione rappresenta l’onere da assolvere per aver diritto al riconoscimento dei benefici concessi dalla norma in esame).

Per consentire il versamento, mediante il modello F24, della sanzione è stato istituito il seguente codice tributo:

 

CODICE TRIBUTO

Codice

Denominazione

“8114”

“Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, dlgs n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del dl n. 16/2012 - RIMESSIONE IN BONIS”

 

In sede di compilazione del modello F24 il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati” con indicazione nel campo “Anno di riferimento” dell’anno per cui si effettua il versamento nel formato “AAAA”.

 

Per approfondimenti si rimanda alla  R.M. 110/E del 12 dicembre 2012 in cui l’Agenzia delle Entrate ha meglio illustrato l’ambito di applicazione della remissione in bonis con particolare riferimento:

 

agli enti che non hanno presentato il modello EAS;

agli enti che hanno inviato il modello oltre i termini.

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