La legge di Stabilità per il 2017 contiene un’importante novità per le associazioni e società sportive dilettantistiche che si avvalgono del regime forfetario previsto dalla Legge 398/1991.

Il comma 50 dell’articolo 1 modifica il comma 2, articolo 90, L. 289/2002, al fine di aggiungere un secondo periodo per stabilire che:

“A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2017, l’importo è elevato a 400.000 euro”.

Si tratta di un notevole incremento rispetto al precedente limite di 250.000 euro che era in vigore dal 01/01/2003.

Pertanto, il nuovo limite dei proventi derivanti dall’esercizio di attività commerciali che consente alle associazioni e società sportive dilettantistiche di poter fruire, previa opzione, delle agevolazioni recate dalla legge n. 398 del 16 dicembre 1991 è fissato a 400.000 euro.

Decorrenza

Come risulta dal testo della disposizione di legge sopra riportato, la decorrenza dell’incremento del plafond è da individuarsi “a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 01/01/2017”.

Al fine dell’operatività del nuovo limite occorre, quindi, operare la seguente distinzione:

  • Per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare ( 1/1 – 31/12) per l’esercizio 2016 varrà ancora il vecchio limite di € 250.000,00, mentre il nuovo limite di 400.00 euro varrà a partire dall’anno 2017;
  • Per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare (es. 01/07/2016 – 30/06/2017 o 01/09/2016 – 31/082017) il periodo di imposta “in corso al 01/01/2017” è quello 2016/2017, quindi, di fatto, la decorrenza della disposizione ha un effetto sull’esercizio in corso.

I vantaggi del regime forfetario Legge 398/1991

Come è noto il regime forfettario di cui alla L. 398/1991 prevede la seguente tassazione di vantaggio:

  • Determinano del reddito imponibile ai fini Ires applicando all’ammontare dei proventi derivanti dall’esercizio di attività commerciali un coefficiente di redditività pari al 3%, aggiungendo le eventuali plusvalenze patrimoniali. Il reddito imponibile così determinato è sottoposto a tassazione secondo l’ordinaria aliquota Ires (che dal prossimo anno scenderà al 24%).
  • Determinazione dell’Iva da versare applicando una percentuale unica di detrazione forfetariamente determinata nella misura del 50 per cento dell’imposta incassata sia sui proventi di pubblicità che di 2 sponsorizzazione (prima del 10%). Per le cessioni e concessioni di diritti di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica è prevista, invece, una percentuale ridotta di detrazione forfetizzata pari a un terzo.

Semplificazioni contabili e dichiarative

L’opzione per il regime agevolato della legge 398/1991 comporta altresì la possibilità di beneficiare di importanti e significative semplificazioni contabili. In tal caso, infatti, le associazioni sportive dilettantistiche sono esonerate:

  • dalla tenuta delle scritture contabili e fiscali (registro IVA acquisti, vendite, corrispettivi cespiti ammortizzabili, libro giornale, libro inventari ecc.);
  • dall’obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie (v. articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633);
  • rilascio dello scontrino fiscale e/o delle ricevute fiscali per i compensi incassati;
  • presentazione della comunicazione annuale dati Iva e della dichiarazione annuale IVA.

E’ opportuno sottolineare che l’esonero dall’emissione della fattura non significa divieto bensì una facoltà poiché il rilascio della fattura rappresenta l’unico strumento per la controparte atto a dedurre l’IVA addebitata.

Sono comunque tenute a :

  • numerare progressivamente e conservare le fatture di acquisto a norma dell’articolo 39 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, fermo restando l’esonero dagli obblighi di registrazione delle stesse;
  • annotare, entro il 15 del mese successivo, anche con un’unica registrazione, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento commerciale con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato. Sul prospetto devono essere indicati i proventi che non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali nonché le operazioni intracomunitarie. Su questo prospetto devono quindi essere annotati anche i proventi derivanti da attività commerciali occasionali e da raccolte fondi.

L’esercizio dell’opzione

Si ricorda, inoltre, che per usufruire del regime agevolato indicato, di cui alla legge 398/1991è necessario esercitare l’opzione prima dell'inizio dell'anno solare nel quale si intende applicare le disposizioni di cui alla L. 398/91, a prescindere dalla scadenza dell’esercizio, dandone comunicazione all'ufficio SIAE territorialmente competente, in funzione del domicilio fiscale. Rimane l’obbligo di comunicare l’opzione con le modalità e nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando il quadro VO della dichiarazione IVA.

L'opzione ha effetto fino a revoca e, in ogni caso, è vincolante per un quinquennio. Qualora nel corso dell'anno venga superato il limite di € 400.000 di proventi per accedere al regime di cui alla L. 398/91, si applicano con effetto dal mese immediatamente successivo le disposizioni ordinarie in materia obblighi contabili, di determinazione del reddito e di IVA.

Per le associazioni di nuova costituzione, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 63/E del 16.05.2006 è necessario rapportare il limite massimo dei proventi commerciali al periodo intercorrente fra la data di costituzione e il termine dell'esercizio, computandolo a giorni.

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