Con la circolare n° 1 del 1dicembre 2016 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce importanti indicazioni sul trattamento, ai fini previdenziali, dei compensi erogati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche.

 

Dopo aver ricordato che questa tematica continua a dar luogo in sede applicativa a numerosi contenziosi e che si ravvisa la necessità di chiarimenti volti a definire con precisione i casi in cui trova applicazione l’art. 67, comma 1 lett. m), del TUIR, viene evidenziato che l’esame della normativa “consente di affermare che la volontà del Legislatore in questi ultimi anni è stata certamente quella di riservare ai rapporti di collaborazione sportivo dilettantistici una normativa speciale, volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico, rimarcando le specificità di tale settore che contempla anche un trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro.”

 

Venendo al merito di tali rapporti è necessario, preliminarmente, porre l’attenzione su due aspetti:

 

1. qualifica del soggetto che eroga il compenso

 

2. natura delle prestazioni svolte dal collaboratore

 

La qualifica del soggetto erogante

 

Per poter applicare il regime agevolativo le collaborazioni devono essere svolte a favore di organismi che perseguono finalità sportive dilettantistiche riconosciuti dal CONI.

 

Nell’ambito del mondo sportivo perseguono certamente tali finalità il C.O.N.I., le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva; per quanto riguarda, invece le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche, occorre che esse siano regolarmente riconosciute dal Coni.

 

Il legislatore ha affidato al C.O.N.I. la funzione di “unico certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche” (art. 7 del D.L. n. 136/2004, conv. da L. n. 186/2004)

 

Tale certificazione attualmente avviene attraverso l’iscrizione delle ASD e delle SSD al registro delle società sportive e pertanto tale iscrizione costituisce la condizione principale per l’applicazione del regime agevolativo.

 

La natura delle prestazioni svolte dal collaboratore

 

Le prestazioni che possono rientrare nel regime agevolativo sono quelle indicate dall’art. 67, comma 1 lett. m), del TUIR, che riconduce tra i redditi diversi - e quindi non assoggettabili a contribuzione – “le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal C.O.N.I., dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di promozione e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportivo dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

 

L’art. 35, comma 5, del D.L. n. 207/2008, convertito da L. n. 14/2009) ha successivamente chiarito il concetto di “esercizio diretto di attività sportiva” precisando che in tale ambito rientrano non solo le prestazioni rese per la partecipazione a gare e/o manifestazioni sportive, ma anche tutte quelle relative allo svolgimento delle attività dilettantistiche di formazione, di didattica, di preparazione e di assistenza intese nell’accezione più ampia del termine attività sportiva.

 

Le indicazioni fornite dalle Federazioni

 

L’Ispettorato del Lavoro sottolinea come sia necessario, in sede di accesso, verificare, sulla base delle indicazioni fornite dalle singole Federazioni che attuano il riconoscimento della ASD/SSD, quali sono le attività necessarie per garantire l’avviamento e la promozione dello sport e le qualifiche dei soggetti che devono attuare tali attività.

 

Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra esposte, alla luce della normativa vigente, appare chiaro che l’applicazione della norma agevolativa che riconduce tra i redditi diversi le indennità erogate ai collaboratori è consentita solo al verificarsi delle seguenti condizioni:

 

1 – che l’associazione/società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal CONI attraverso l’iscrizione nel registro delle società sportive;

 

2 – che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni.

 

Importante appare la considerazione finale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro secondo cui “le qualifiche acquisite dai singoli soggetti attraverso appositi corsi di formazione promossi dalle singole federazioni, nonché la loro iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle Federazioni o dal Coni attestanti la capacità di esercitare determinate attività di formazione, non possono essere considerati di per sè elementi per ricondurre i redditi percepiti da tali soggetti tra i redditi di lavoro autonomo, non essendo tale qualifica requisito di professionalità, ma unicamente requisito richiesto dalla federazione di appartenenza per garantire un corretto insegnamento della pratica sportiva.”

 

 

 

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