Rispettando il calendario prestabilito arrivano sul sito dell’Agenzia delle Entrate gli elenchi definitivi degli Enti del volontariato e delle Associazioni sportive dilettantistiche aggiornati ed integrati rispetto a quelli pubblicati il 13 maggio 2016per eliminare duplicazioni, correggere dati anagrafici errati e per inserire enti riammessi a seguito della verifica di errori di iscrizione.

Per agevolare la consultazione degli elenchi è stato realizzato un motore di ricerca: http://www1.agenziaentrate.it/documentazione/finanziaria/domanda+5+per+mille/2016/motore.htm

Prossimo adempimento: presentazione della  dichiarazione sostitutiva

Entro 30 giugno 2016, a pena di decadenza dal beneficio, il legale rappresentante dell’entedeveinviare, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con allegata la fotocopia, non autenticata, di un proprio documento di identità, per attestare il possesso dei requisiti che danno diritto a partecipare alla ripartizione delcinque per mille.

La dichiarazione in esame va presentata:

  • al competente Ufficio territoriale del CONI, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche.
  • a mezzo raccomandata A/R allegando copia della dichiarazione sostitutiva ottenuta dalla scansione dell’originale sottoscritto dal rappresentante legale,nonché della copia del documento di identità.

La copia del documento di identità deve essere sempre allegata anche se il rappresentante legale non è cambiato rispetto all’anno precedente.

Il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2016 e la mancata allegazione del documento di identità alla dichiarazione sostitutiva costituiscono causa di decadenza dal beneficio.

Una ulteriore opportunità per i ritardatari

Per chi non dovesse fare in tempo, è previsto un extratime: sarà possibile rimediare, presentando la domanda d’iscrizione e la documentazione integrativa entro il termine ultimo del 30 settembre 2016.


In questo caso, però, per poter essere ammessi al riparto delle quote del 5 per mille 2016, andrà versata, tramite F24 (codice tributo “8115”), una sanzione di 250 euro.

Ovviamente, i requisiti per l’accesso al beneficio dovevano comunque essere posseduti alla data di scadenza delle domande d’iscrizione, vale a dire al 7 maggio, per gli enti di volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche.

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