Si ricorda che il prossimo 20 aprile 2016 scade il termine per l’invio telematico della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA anche conosciuta come “ spesometro” da parte dei soggetti che effettuano la liquidazione  trimestrale dell’Iva.

 

Soggetti obbligati alla comunicazione

Tutti i soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell’imposta. Quindi, come per l’anno passato, anche le associazioni sportive dilettantistiche titolari di partita IVA sono obbligate ad inviare la comunicazione limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali (ad esempio prestazioni pubblicitarie e sponsorizzazione)  comprese quelle  in regime forfetario legge 398/91.

 

Soggetti esclusi dalla comunicazione

Le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono esclusivamente attività istituzionale e come tali non hanno la Partita Iva ma solo il codice fiscale.

 

Operazioni da inserire nella comunicazione

Vanno comunicate con riferimento all’anno 2015:

  • le operazioni effettuate per le quali è stata emessa fattura indipendentemente dall’importo fatturato
  • le operazioni ricevute da parte di soggetti titolari di partita Iva (ad es fornitori) per acquisti fatti nell’esercizio di impresa

Per le operazioni senza obbligo di fatturazione rimane  vigente il limite di euro tremilaseicento, iva inclusa. Ne consegue che l’associazione dovrà comunicare anche i corrispettivi non fatturati, ma risultanti da scontrino fiscale o ricevuta fiscale, qualora di importo unitario superiore ad € 3.600.

Nessuna comunicazione deve essere fatta in relazione:

  • alle entrate c.d. “istituzionali” quali le quote associative e i corrispettivi specifici ex art 148 3° comma TUIR;
  • alle fatture ricevute per acquisti inerenti alla sfera istituzionale

 

Operazioni non soggette alla comunicazione.

Oltre alle operazioni inerenti alla sfera istituzionale, i sodalizi sportivi non dovranno comunicare, al pari di tutti gli altri soggetti, una serie di operazioni già soggette ad altri obblighi di comunicazione tra le quali si segnalano le seguenti:

a) le importazioni e le cessioni all’esportazione;

b) le operazioni intracomunitarie (già oggetto di comunicazione con modello Intra);

c) le operazioni che costituiscono già oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria tra cui in via non esaustiva:

  • Contratti di somministrazione di Energia Elettrica;
  • Contratti di Assicurazioni;
  • Contratti d'appalto, somministrazione e trasporto;
  • Utenze telefoniche;
  • Premi assicurativi esteri;
  • Utenze idriche;
  • Utenze del gas;
  1. le operazioni attive e passive pari o superiori a euro 3.600, effettuate nei confronti di soggetti non passivi ai fini Iva  (soggetti non in possesso di P.Iva), non documentate da fatture, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.

Obbligo di comunicazione per le fatture passive

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che vanno indicati nello “spesometro “ gli importi relativi agli acquisti di beni e servizi direttamente riferibili all’attività commerciale eventualmente svolta, anche se le relative fatture non sono state oggetto di registrazione.

Il riferimento è agli enti che hanno esercitato l’opzione per il regime di favore previsto dalla Legge 398/1991 che, come noto, per tale motivo, non sono tenuti alla registrazione analitica delle fatture passive ricevute, e per i quali erano sorti dubbi riguardo alla necessità di provvedere comunque alla trasmissione dei dati.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, anche in questi casi, è necessario comunicare gli importi relativi agli acquisti di beni e servizi direttamente riferibili all’attività commerciale eventualmente svolta.

La precisazione può essere spiegata alla luce del fatto che l’obbligo di comunicazione è correlato alla cessione di beni e alle prestazioni di servizi rese e ricevute, e non è invece correlato agli obblighi di registrazione.

La registrazione, costituendo infatti un adempimento successivo e diverso riguardo all’emissione della fattura, non costituisce un presupposto rilevante per la trasmissione dei dati.

Fatture promiscue

Con riferimento alle fatture promiscue (relative sia all’attività commerciale che istituzionale), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in tal caso, è necessario trasmettere solo gli importi riguardanti gli acquisti per l’attività commerciale.

Nel caso in cui si incontrino difficoltà a individuare l’esatto importo da comunicare si ritiene possibile comunque comunicare l’intero importo della fattura.

Si ricorda che le principali tipologie di oneri promiscui, relative alle utenze (elettricità, gas, acqua, telefono), non costituiscono oggetto di comunicazione polivalente.                    

Periodo di riferimento – anno solare

Trattandosi di un adempimento IVA occorrerà fare riferimento alle operazioni relative all’attività commerciale poste in essere nell’anno solare  e ciò anche nell’ipotesi in cui l’ente sportivo abbia scelto di operare con un esercizio di durata diversa dall’anno solare stesso (ad. es. 01/09 – 31/08 dell’anno successivo).

Modalità di invio della comunicazione

La comunicazione va trasmessa esclusivamente in via telematica:

  • direttamente dal contribuente
  • tramite un intermediario abilitato

Scaduti i termini, il contribuente può integrare la comunicazione presentandone una nuova entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza, senza incorrere in alcuna sanzione.

L’omesso invio della comunicazione o la trasmissione di dati incompleti o non veritieri comportano l’applicazione della sanzione amministrativa da 258,00 a 2.065,00 euro.

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