Premessa

La Legge n. 124 del 4 agosto 2017, art. 1, commi da 125 a 129, ha disposto in modo permanente, per taluni soggetti, l’obbligo di trasparenza con riguardo ai contributi pubblici ricevuti.
Tra i soggetti interessati rientrano anche le associazioni e le società sportive dilettantistiche, laddove abbiano percepito erogazioni pubbliche rientranti nella disciplina. Il termine per adempiere al suddetto obbligo è fissato al 30 giugno di ogni anno e concerne gli importi effettivamente incassati nell’esercizio finanziario precedente.

 

Pertanto, le ASD e SSD che nel corso del 2025 hanno ricevuto contributi pubblici complessivamente pari o superiori a euro 10.000 sono tenute ad assolvere l’obbligo entro il 30 giugno 2026.

 

Per le ASD la pubblicazione avviene sul sito internet o su un analogo portale digitale. Per le SSD, in quanto società, l’obbligo viene assolto, di regola, mediante indicazione nella nota integrativa; le SSD che redigono il bilancio in forma abbreviata oppure non sono tenute alla nota integrativa possono adempiere mediante pubblicazione sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale dell’associazione di categoria.

 

Quali sono i contributi pubblici da considerare 

Non tutte le risorse provenienti dalle pubbliche amministrazioni rientrano nel plafond dei 10.000 euro. Devono essere
considerate soltanto quelle relative a:

  • sovvenzioni;
  • sussidi;
  • vantaggi;
  • contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.

Ciò significa che eventuali apporti economici di natura corrispettiva, cioè collegati a un rapporto commerciale o contrattuale con l’ente pubblico, non rientrano nel computo dei 10.000 euro, così come le somme dovute dalla pubblica amministrazione a titolo di risarcimento.

Rientrano, invece, i contributi concessi dall’ente pubblico a titolo di liberalità oppure a fronte della presentazione di uno specifico progetto da parte dell’associazione, purché non assumano natura di corrispettivo per servizi resi o beni ceduti all’ente erogatore.

I contributi possono essere non solo in denaro ma anche “in natura”.

La circolare n. 2 dell’11 gennaio 2019 ha precisato che sono ricomprese anche le risorse strumentali, quali ad esempio un bene mobile o immobile concesso in comodato dalla pubblica amministrazione.

Rispetto al valore economico da indicare, il Ministero ha chiarito che si deve fare riferimento al valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione che ha attribuito il bene. Sarà pertanto cura delle associazioni beneficiarie sollecitare l’Amministrazione affinché fornisca tale informazione.

Qualora non fosse possibile individuare una cifra precisa, è consigliabile fare riferimento al valore di un bene simile o analogo sul mercato, conservando la documentazione utilizzata per la stima.

 

I soggetti pubblici che erogano aiuti e contributi
A titolo esemplificativo e non esaustivo, gli aiuti e i contributi pubblici per i quali vige l’obbligo di pubblicazione sono quelli erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dai soggetti di cui all’art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013, tra cui:
Stato;

  • Regioni;
  • Province e Città metropolitane;
  • Comuni, Comunità montane e relativi consorzi o associazioni;
  • Istituzioni universitarie;
  • Istituti autonomi case popolari;
  • Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • Enti pubblici non economici;
  • Amministrazioni e aziende del Servizio Sanitario Nazionale;
  • ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle pubbliche amministrazioni);
  • Agenzie fiscali;
  • Società a controllo pubblico e altri soggetti ricompresi nell’art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013.

Precisazioni sul limite dei 10.000 euro
L’obbligo di pubblicazione sussiste solo nel momento in cui le ASD e SSD abbiano ricevuto contributi pubblici per una cifra complessivamente pari o superiore a 10.000 euro. Il riferimento è l’esercizio finanziario precedente; per gli enti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, il periodo è quello compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025.

Ai fini della pubblicazione occorre tener conto dei contributi “effettivamente erogati”. Ciò significa che vanno conteggiate solo le somme effettivamente incassate nel corso dell’esercizio finanziario precedente, indipendentemente dall’anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono. Pertanto, gli aiuti concessi nel 2025 ma non erogati nel corso del medesimo anno non devono essere pubblicati con riferimento a tale annualità.

La circolare ministeriale n. 2 dell’11 gennaio 2019 ha inoltre chiarito che il limite dei 10.000 euro deve essere inteso in senso cumulativo, riferendosi al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alla singola erogazione.

Esempio: se l’ente ha ricevuto durante l’anno contributi su due distinte progettualità da 8.000 euro ciascuna, anche da due differenti enti pubblici, il limite dei 10.000 euro risulta superato e scatta l’obbligo di pubblicazione di entrambe le somme.


5 per mille
Con la circolare n. 6 del 25 giugno 2021, il Ministero del Lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti sugli ausili pubblici aventi “carattere generale”.

Per carattere generale si intendono i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale, in virtù del quale il contributo viene erogato a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni.

Alla luce di tale chiarimento, le somme ricevute a titolo di 5 per mille non devono essere computate ai fini dell’obbligo di pubblicazione previsto dalla Legge n. 124/2017, in quanto riconducibili a un vantaggio di carattere generale. Restano naturalmente fermi gli specifici obblighi di rendicontazione e pubblicità previsti per il 5 per mille.


Quali informazioni fornire
Le informazioni da pubblicare, preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico,
dovranno avere ad oggetto i seguenti elementi:

  1.  denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (ASD o SSD);
  2. denominazione del soggetto erogante (pubblica amministrazione o soggetto equiparato);
  3. somma incassata, per ogni singolo rapporto giuridico;
  4. data di incasso;
  5. causale, cioè la descrizione del motivo per cui le somme sono state erogate, ad esempio “liberalità” o “contributoper progetto specifico”.

È opportuno conservare agli atti la documentazione di supporto: delibera o provvedimento di concessione, comunicazione dell’ente erogatore, contabile di incasso e ogni documento utile a ricostruire la causale.


Le modalità e i termini di pubblicazione
La normativa distingue:

  • per le SSD che redigono il bilancio ordinario, l’informazione deve essere resa nella nota integrativa al bilancio pubblicato nel Registro delle imprese;
  • per le SSD che redigono il bilancio in forma abbreviata o che non sono tenute alla nota integrativa, lapubblicazione può essere effettuata sul sito internet o, in mancanza, sul portale digitale dell’associazione di categoria;
  • per le ASD, le informazioni devono essere pubblicate sul sito internet dell’ente. In mancanza del sito internet, èpossibile pubblicare l’informazione attraverso la pagina Facebook o altro portale digitale dell’ente oppure, ovene ricorrano i presupposti, sul sito internet della rete associativa alla quale l’ente aderisce.

Nonostante la normativa non preveda un termine fino al quale i diversi rendiconti debbano rimanere pubblicati sulsito, si consiglia di mantenerne la pubblicazione anche negli anni successivi, posizionandoli all’interno di una sezionespecifica e facilmente individuabile.

 

Soggetti esonerati

Sono esonerati gli enti che abbiano percepito complessivamente, da sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi o aiutirientranti nella disciplina, importi inferiori a 10.000 euro.

 

Il limite deve essere verificato non con riferimento al singolo sostegno ma alla somma dei sostegni percepitinell’esercizio finanziario di riferimento.

 

Ne consegue che, in caso di superamento del limite, devono essere pubblicati gli elementi informativi relativi a tuttele voci che hanno concorso al raggiungimento o al superamento della soglia, anche se il valore della singolaerogazione è inferiore a euro 10.000.

 

Sanzioni

A partire dal 1° gennaio 2020, l’inosservanza degli obblighi di pubblicazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 euro, oltre alla sanzione accessoria dell’adempimento dell’obbligo di pubblicazione.

Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia provveduto alla pubblicazione e al pagamento della sanzione, trova applicazione la sanzione della restituzione integrale del beneficio ricevuto.

 

Facsimile rendicontazione 

 

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