Fattura elettronica e lavoratori sportivi con partita IVA
- Pubblicato: 15 Maggio 2026
Dal 15 maggio 2026 debutta il codice ESENZSPORT nel tracciato XML della fattura elettronica
Premessa
Dal 15 maggio 2026 cambia la compilazione della fattura elettronica per i lavoratori sportivi autonomi titolari di partita IVA che operano nell’area del dilettantismo.
La versione 1.9.1 delle specifiche tecniche introduce, all’interno del blocco AltriDatiGestionali, il nuovo valore ESENZSPORT allo scopo di identificare in fattura i compensi di lavoro sportivo dilettantistico esclusi dalla base imponibile fiscale entro il limite annuo di euro 15.000.
Si tratta di una novità di natura tecnica, ma presenta effetti pratici importanti per società, associazioni e Federazioni sportive, perché consente di rendere più chiara la natura del compenso indicato in fattura e il relativo trattamento fiscale.
A cosa serve il codice ESENZSPORT
Il codice ESENZSPORT serve a evidenziare nel file XML della fattura elettronica che il corrispettivo indicato riguarda compensi di lavoro sportivo dilettantistico che, entro il limite complessivo annuo di euro 15.000, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette.
Nel tracciato della fattura elettronica l’indicazione può essere inserita nel seguente modo:
<AltriDatiGestionali>
<TipoDato>ESENZSPORT</TipoDato>
</AltriDatiGestionali>
L’informazione ha quindi una funzione descrittiva e qualificatoria del compenso. Non modifica, di per sé, il regime IVA applicabile alla prestazione e non determina automaticamente la disapplicazione della ritenuta d’acconto.
Il limite annuo di euro 15.000.
La soglia di euro 15.000 annui riguarda le imposte dirette. Di conseguenza, per i compensi di lavoro sportivo dilettantistico:
- fino a euro 15.000 annui, il compenso non concorre alla formazione della base imponibile fiscale del percettore;
- la quota eccedente euro 15.000 assume rilevanza fiscale secondo le regole ordinarie;l
- ’eventuale ritenuta d’acconto deve essere valutata sulla quota fiscalmente imponibile, salvo il caso diprestatore in regime forfetario;
- l’IVA, ove dovuta, resta regolata dalle disposizioni ordinarie applicabili al regime fiscale del prestatore.
Per i lavoratori sportivi in regime forfetario, rilevano come componenti positivi su cui applicare il coefficientedi redditività solo i compensi eccedenti la franchigia di euro 15.000.
La franchigia, tuttavia, concorre alla verifica della soglia massima di compensi per l’accesso o la permanenzanel regime forfetario.
Autocertificazione: adempimento da non trascurare
Per gli enti sportivi il punto centrale resta la raccolta dell’autocertificazione del lavoratore sportivo.L’indicazione del codice ESENZSPORT nella fattura elettronica non sostituisce tale dichiarazione.
Il lavoratore sportivo deve dichiarare l’ammontare dei compensi già percepiti nel corso dello stesso annosolare per prestazioni sportive dilettantistiche.
Solo sulla base di tale informazione il committente può valutare correttamente se applicare o meno laritenuta d’acconto al momento del pagamento.
In assenza di adeguata documentazione, la società, associazione o Federazione rischia di non avere glielementi necessari per giustificare la mancata applicazione della ritenuta.Esempi pratici
Esempio 1 - compenso annuo pari a euro 10.000
Un lavoratore sportivo titolare di partita IVA emette fattura per compensi annui di euro 10.000. L’importorientra interamente nella soglia di euro 15.000. Ai fini delle imposte dirette non emerge base imponibilefiscale e non vi è quota eccedente da assoggettare a ritenuta, a condizione che il committente abbia acquisitol’autocertificazione.
L’IVA, se dovuta in base al regime del prestatore, continua ad applicarsi secondo le regole ordinarie. Se ilprestatore opera in regime forfetario, l’IVA non è esposta in fattura e la ritenuta non è applicata.
Nella fattura non deve essere inserito il codice ESENZSPORT
Esempio 2 - compenso annuo pari a euro 20.000
Un lavoratore sportivo percepisce nell’anno compensi complessivi pari a euro 20.000. I primi euro 15.000 non concorrono alla base imponibile fiscale; la quota eccedente di euro 5.000 assume invece rilevanza fiscale ordinaria. Su tale quota dovrà essere verificata l’applicazione della ritenuta, salvo il caso di regime forfetario.
In questo caso, il codice ESENZSPORT dovrà essere indicato nel blocco AltriDatiGestionali quando la fattura si riferisce a compensi di lavoro sportivo dilettantistico rientranti nella disciplina dell’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021.


