Premessa
Con il Milleproroghe 2025, convertito nella legge 27 febbraio 2026 n. 26, è stato prorogato al 30 settembre 2026 il termine di applicazione della disciplina emergenziale prevista dall’art. 106 del D.L. 18/2020 in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti.

La proroga mantiene quindi temporaneamente in vigore un regime derogatorio che continua a rivestire particolare interesse anche per il settore sportivo dilettantistico.

 

Ambito applicativo per ASD e SSD


Per le SSD costituite in forma societaria la rilevanza della proroga è immediata, in quanto l’art. 106, comma 2, si riferisce espressamente alle società di capitali, alle cooperative e alle mutue assicuratrici.

Per le ASD, invece, il fondamento normativo si rinviene nel comma 8-bis dello stesso art. 106, che estende l’applicazione della disciplina anche alle associazioni e alle fondazioni. In termini pratici, la proroga consente quindi sia alle SSD sia alle ASD di continuare a utilizzare modalità assembleari semplificate, ferma restando l’opportunità di verificare sempre la coerenza della procedura adottata con lo statuto e con la disciplina concretamente applicabile all’ente.

Modalità consentite fino al 30 settembre 2026
Fino al 30 settembre 2026 sarà quindi possibile prevedere, anche in deroga alle clausole statutarie, il voto elettronico o per corrispondenza, la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione e persino lo svolgimento dell’assemblea in forma interamente virtuale, purché i sistemi utilizzati garantiscano tre elementi essenziali:

  • l’identificazione dei partecipanti
  • la loro effettiva partecipazione alla discussione
  • l’esercizio del diritto di voto.


La norma precisa inoltre che non è necessario che presidente, segretario o notaio si trovino nello stesso
luogo fisico.


Per ASD e SSD si tratta di una semplificazione di particolare rilievo, specie nei casi in cui la base associativa o la compagine sociale risulti ampia o territorialmente distribuita.

 


Rilevanza della scadenza del 30 settembre 2026


Un profilo particolarmente importante riguarda la corretta individuazione della portata temporale della proroga. Sul piano interpretativo, si è affermata la lettura secondo cui il 30 settembre 2026 rappresenta il termine entro cui l’assemblea deve essere effettivamente tenuta, e non soltanto convocata.

Il tema assume rilievo concreto nella programmazione delle assemblee chiamate ad approvare il rendiconto o il bilancio e, più in generale, di tutte le riunioni assembleari che ASD e SSD intendano svolgere avvalendosi del regime semplificato.

 

Riunioni di consigli direttivi, CdA e collegi sindacali


Merita poi attenzione anche il tema degli altri organi collegiali. L’art. 106 del D.L. 18/2020 riguarda direttamente le assemblee, ma il ricorso alle riunioni da remoto interessa anche consigli direttivi, consigli di amministrazione e collegi sindacali. Per questi organi, il codice civile già contiene disposizioni che consentono il ricorso ai mezzi di telecomunicazione, ma a condizione che ciò sia previsto dallo statuto: l’art. 2388, comma 1, lo consente per il consiglio di amministrazione, mentre l’art. 2404, comma 1, lo consenteper il collegio sindacale.

 

Conclusioni

 

La proroga fino al 30 settembre 2026 offre quindi ad ASD e SSD una finestra temporale utile non solo percontinuare a utilizzare assemblee a distanza, ma anche per valutare un eventuale aggiornamento statutarioper disciplinare in modo espresso e stabile le riunioni a distanza, sia dell’assemblea sia degli altri organicollegiali laddove lo statuto non preveda ancora espressamente la possibilità di riunioni in videoconferenza.In conclusione, fino al 30 settembre 2026 ASD e SSD potranno continuare a svolgere le assemblee conmodalità telematiche semplificate, anche in deroga alle clausole statutarie, purché siano rispettate legaranzie minime richieste dalla legge in tema di identificazione, partecipazione e voto.

 

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