Comunicazione compensi 2025 dipendenti pubblici
- Pubblicato: 28 Gennaio 2026
Entro il 30 gennaio gli enti sportivi che nel 2025 hanno instaurato rapporti di lavoro sportivo con dipendenti pubblici devono comunicare all’amministrazione di appartenenza del collaboratore l’ammontare dei compensi erogati nell’anno precedente.
Questo adempimento nasce dalle modifiche introdotte dal DL 31 maggio 2024 n. 71 (convertito in L. 29 luglio 2024 n. 106), che ha previsto, per il solo lavoro sportivo, un adempimento annuale “cumulativo” in luogo della comunicazione da effettuare entro 15 giorni da ogni singolo pagamento prevista in via generale dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001.
Chi è interessato
L’adempimento riguarda esclusivamente i rapporti di lavoro sportivo (ad esempio collaborazioni coordinate e continuative sportive) che rientrano nel perimetro dell’art. 53 D.Lgs. 165/2001.
La semplificazione non si estende ad altri incarichi retribuiti conferiti da ASD/SSD a dipendenti pubblici che non siano “lavoro sportivo”. In particolare, le collaborazioni amministrativo-gestionali seguono la regola ordinaria: comunicazione entro 15 giorni da ciascuna erogazione.
Quando scatta l’obbligo
L’obbligo di comunicazione degli importi è collegato ai rapporti di lavoro sportivo soggetti ad autorizzazione, cioè quelli che comportano un compenso complessivo annuo superiore a 5.000 euro.
Per le prestazioni di lavoro sportivo fino a 5.000 euro annui complessivi:
- non è richiesta l’autorizzazione;
- non è dovuta la comunicazione annuale degli importi;
- resta, invece, la comunicazione preventiva all’amministrazione (adempimento distinto).
La soglia di 5.000 euro va considerata in modo complessivo su tutte le somme percepite dal dipendente pubblico a titolo di lavoro sportivo nel corso dell’anno, non sul singolo contratto.
Pertanto:
- se il rapporto di lavoro sportivo è in corso al 31 dicembre o è cessato proprio il 31 dicembre: comunicazione entro il 30 gennaio dell’anno successivo;
- se il rapporto cessa in corso d’anno prima del 31 dicembre: comunicazione entro 30 giorni dalla cessazione, in unica soluzione.
Modalità di comunicazione
La norma non impone un modello “standard”, ma è consigliabile usare modalità che provino l’avvenuta ricezione, quali:
- PEC all’indirizzo dell’amministrazione (consultabile sul portale IPA al seguente link ,);
- Protocollazione presso l’ufficio competente, anche tramite il collaboratore;
- Raccomandata A/R.
La comunicazione deve includere i seguenti elementi utili a identificare il rapporto:
- Dati dell’ente sportivo e dati anagrafici del dipendente pubblico;
- importo totale dei compensi corrisposti nel periodo di riferimento
Per chiarezza, può essere utile richiamare nella comunicazione il riferimento all’art. 53, comma 11, D.Lgs. 165/2001 (secondo periodo), evidenziando che si tratta di comunicazione cumulativa annuale per lavoro sportivo.
Sanzioni in caso di omissione
L’omessa comunicazione (quando dovuta) espone l’ente sportivo ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti al dipendente pubblico.
Inoltre, se l’incarico retribuito è stato conferito senza la preventiva autorizzazione (nei casi in cui era necessaria), possono attivarsi ulteriori conseguenze, inclusi obblighi di riversamento dei compensi all’amministrazione di appartenenza secondo la disciplina dell’art. 53 D.Lgs. 165/2001.
Cosa fare
- verificare se nel 2025 sono stati pagati compensi per lavoro sportivo a dipendenti pubblici;
- verificare se il totale annuo del dipendente supera 5.000 euro (soglia che fa scattare autorizzazione e comunicazione importi);
- predisporre e inviare la comunicazione entro il 30 gennaio, conservando prova dell’invio e della ricezione.
| Tipologia | Comunicazione Autorizzazione | Comunicazione importi alla PA | Tempistica |
| Lavoro sportivo con totale annuo fino a 5.000 euro | Comunicazione preventiva | NO | |
| Lavoro sportivo con totale annuo oltre 5.000 euro | Autorizzazione con regole senplificate silenzio-assenso | SI | entro 30 genneio; se cessato prima del 31/12: entro 30 giorni della cessazione |
| Lavoro non sportivo | Autocertificazione con procedure ordinaria. Vale silenzio rigetto 30 giorni | SI | entro 15 giorni da ogni pagamento |


