Premi sportivi sotto i 300 euro: ritenuta obbligatoria nel 2025, esenzione solo dal 2026
- Pubblicato: 22 Ottobre 2025
Con la risposta a interpello n. 265 del 17 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in merito ai premi corrisposti ad atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali-
Per i premi corrisposti agli atleti nel 2025 non si applica l’esenzione fino a 300 euro, ma va applicata la ritenuta del 20% prevista dall’art. 36, comma 6-quater del D.Lgs. 36/2021.
L’esenzione, che era stata prevista nel 2024 grazie al decreto milleproroghe, tornerà ad essere applicabile soltanto dal 1° gennaio 2026.
L’Agenzia delle Entrate conferma quindi una interpretazione restrittiva: nel 2025 la ritenuta si applica sempre, senza soglia di franchigia, ma dal 2026 sarà possibile chiedere il rimborso delle ritenute pagate nel 2025 sugli importi che – in base alla norma futura – sarebbero stati esenti introducendo, di fatto una sorta di “esenzione in pectore”: il beneficio esiste nella normativa futura, ma non è utilizzabile nel periodo d’imposta 2025.
Da dove nasce la questione
Ill decreto Milleproroghe (DL 215/2023) aveva introdotto in modo temporaneo l’esenzione dalla ritenuta del 20% per i premi fino a 300 euro, per il periodo 29 febbraio – 31 dicembre 2024.
Per il 2025 quella norma non è stata prorogata, quindi a legislazione vigente i premi tornano ad essere tassati integralmente con ritenuta 20%.
Successivamente la misura è stata poi resa permanente dal nuovo Testo Unico Versamenti e Riscossione – TUVR (D.Lgs. 33/2025) che, all’art. 45, stabilisce che su tali premi “non si applicano le ritenute alla fonte” dal 29 febbraio 2024 ma TUVR è applicabile solo dal 1° gennaio 2026.
Da qui il dubbio: “posso applicare la soglia già nel 2025, visto che la norma è retroattiva
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
La soluzione prospettata dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello è la seguente:
- nel 2025 la ritenuta del 20% va applicata su tutti i premi, indipendentemente dall’importo.
- il versamento va fatto nei termini ordinari, cioè entro il 16 del mese successivo all’erogazione, anche per i premi di dicembre (scadenza 16/1/2026).
- anche i versamenti in ravvedimento da fare nel 2026 per premi 2025 vanno effettuati, perché conta la data dell’erogazione, non la data del versamento.
- dal 1° gennaio 2026 si applica la nuova regola: ritenuta solo oltre i 300 euro annui per atleta per ciascun soggetto erogatore.
- dal 2026 si può presentare istanza di rimborso per le ritenute pagate nel 2025 su premi fino a 300 euro.
Di conseguenza i soggetti che hanno erogato i premi devono per l’anno 2025 applicare la ritenuta del 20% su tutti i premi sportivi erogati agli atleti nel 2025, anche se inferiori a 300 euro, effettuare i versamenti entro il giorno 16 del mese successivo all’erogazione (codice tributo 1047 – ritenute su premi e vincite) con il ravvedimento operoso in caso di ritardo del versamento e porre in essere gli adempimenti fiscali connessi ovvero applicare la ritenuta del 20% e versarla con i codice tributo 1047 entro il 16 del mese successivo all’erogazione.
Le somme erogate agli atleti e tecnici non vanno certificate ma vanno comunque riportate nel modello 770 Quadro SH in cui indicare l’importo dei premi corrisposti e le ritenute operate con aliquota del 20% e il Quadro ST sezione III in cui indicare le ritenute operate e versate già indicate nel quadro SH.
Cosa cambia dal 2026
A partire dal 1 gennaio 2026 torna operativa in via definitiva la soglia di esenzione di 300 euro per i premi corrisposti a ciascun atleta dallo stesso soggetto.
Se un atleta riceve più premi da soggetti diversi, il limite si applica per ciascun soggetto erogatore mentre se l’importo erogato dallo stesso ente allo stesso atleta supera i 300 euro, la ritenuta si applica sull’intero importo, non solo sulla parte eccedente.
Rimborsi delle ritenute versate nel 2025
Dal 2026 sarà possibile presentare istanza di rimborso per le ritenute versate nel 2025 su premi inferiori a 300 euro. L’Agenzia riconosce che la disposizione ha effetto retroattivo dal 29 febbraio 2024, ma ritiene che il rimborso possa essere richiesto solo dall’anno di applicazione del TUVR (2026).
Resta da capire quanti soggetti procederanno effettivamente al rimborso, vista l’entità spesso modesta delle ritenute emerse.
In sintesi
Anno di erogazione premio |
Ritenuta da applicare? |
Soglia esenzione € 300 |
Rimborso possibile |
2024 (dal 29/02 al 31/12) |
No |
Sì |
No |
2025 |
Sì, sempre 20% |
No |
Dal 2026 |
2026 |
Solo sopra 300 € |
Sì permanente |
Non necessario |