Il Registro Nazionale del CONI è una procedura obbligatoria per legge per tutte le associazioni che si costituiscono in forma dilettantistica ai fini di ottenere lo status di Associazione / Società Sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI. Inoltre, con la stessa, si potrà usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente. Le associazioni/società iscritte al Registro saranno  inserite nell'elenco che il CONI, ogni anno, deve trasmettere ai sensi della normativa vigente, al Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate. Per conoscere nel dettaglio il funzionamento del Registro e la procedura di iscrizione, consulta il link dove potrai trovare la guida all’iscrizione: http://www.coni.it/registro-societa-sportive.html

 

Link utili: Agenzie delle Entrate: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home

 

Ricordiamo che la norma base è rappresentata dall’art. 90 della L. 289/2002, la quale stabilisce che le società e associazioni sportive dilettantistiche devono essere riconosciute dal CONI ed iscritte nell’apposito Registro tenuto dal medesimo organismo sportivo nazionale. Il CONI ha il compito, previsto dalla legge, di certificare lo svolgimento effettivo dell’attività sportiva da parte delle società e ASD, e di trasmettere un apposito elenco al MEF e all’Agenzia delle Entrate. L’iscrizione è condizione essenziale per poter beneficiare delle agevolazioni concesse ai predetti enti sportivi.

 

Da un’analisi statistica effettuato sulle verifiche condotte dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS risulta che ancora oggi diverse realtà non risultano iscritte al predetto Registro.

 

Le conseguenze della mancata iscrizione sono assai serie in quanto l’ente associativo non può godere delle agevolazioni fiscali riservate alle associazioni sportive dilettantistiche perdendo per tanto la qualifica di associazione sportiva e di ente non commerciale. Questo si desume dalla normativa di riferimento: 

  1. a) la prima è stabilita dall'art. 7 del D.L. 28/5/2004 n. 136, conv, con modif dalla Legge 27/7/2004 n. 186, che prescrive che "le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dell'art. 90 della Legge 27/12/02 n. 289 si applicano solo" alle società e associazioni iscritte al registro; tali disposizioni, per quanto riguarda le associazioni sportive, riguardano l'esclusione della perdita della qualifica di enti commerciali in caso di prevalenza dell'attività commerciale, l'introduzione delle co.co.co. amministrativo-gestionali, la detrazione del 19% per chi effettua donazioni alle ASD l'aumento da L. 10.000.000 a € 7.500 del limite per i compensi sportivi senza prelievo fiscale, l'irrilevanza ai fini IRAP dei c.d. "compensi sportivi", , l'esonero da imposta sulla pubblicità per quella effettuata all'interno di impianti con meno di 3.000 posti e l'accesso al Credito Sportivo; tali agevolazioni non spettano quindi alle associazioni non iscritte al Registro CONI.

  1. b) la seconda è che il menzionato art. 7 del D.L. 28/5/2004 n. 136 stabilisce che "In relazione alla necessità di confermare che il CONI è l'unico organismo certificatore della effettiva attività svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche”. In riferimento a tale disposizione, se non c'è l'iscrizione al Registro, in sede di verifica vengono automaticamente disconosciute non solo le sopra elencate ma tutte le agevolazioni fiscali.

 

A titolo esemplificativo, la mancata iscrizione comporta: 

  • l'inapplicabilità delle agevolazioni previste in materia di imposta di Registro dall'articolo 90, comma 5, della legge 289/2002,
  • la non qualificazione dei compensi e indennità erogati a sportivi dilettanti (nonché ai collaboratori amministrativi, in dipendenza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa) tra i redditi diversi, con la conseguente franchigia di esenzione, sino a 7.500 euro (articolo 69 del Tuir),
  • l'inapplicabilità delle disposizioni agevolative previste dalla legge 398/91, circa la determinazione forfetaria del reddito d'impresa, per le attività commerciali, nonché l'abbattimento sempre forfetario del volume d'affari,
  • l'inapplicabilità della disposizione derogatoria prevista dall'articolo 10 del Dlgs 446/97, sulla determinazione della base imponibile dell'Irap,
  • l'inapplicabilità del regime di favore, previsto dall'ultimo comma dell'articolo 149 del Tuir.

 

Alla luce di quanto precede, possiamo concludere rimarcando l’importanza sostanziale di una verifica, da parte dei legali rappresentanti delle ASD, del corretto adempimento dì iscrizione al Registro del Coni.

 

 

 

 

jQuery(window).on('load', function() { new JCaption('img.caption'); }); jQuery(function($){ initTooltips(); $("body").on("subform-row-add", initTooltips); function initTooltips (event, container) { container = container || document;$(container).find(".hasTooltip").tooltip({"html": true,"container": "body"});} }); jQuery.urlShortener.settings.apiKey='AIzaSyB9Z_0jbJ4-cZAis8KkEgZE2iGWFTQd8nE'; jQuery.urlShortener({ longUrl: "", success: function (shortUrl) { //shortUrl -> Shortened URL jQuery("meta[property='og:url']").attr('content',shortUrl); href=jQuery("#twitterhref").attr('href'); jQuery("#twitterhref").attr('href',href+'&url='+shortUrl); }, error: function(err) { alert(JSON.stringify(err)); } });