In relazione all'entrata in vigore dell'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici per le associazioni e le società sportive dilettantistiche, il CONI, con apposita nota del 4 Luglio scorso a firma del Segretario Generale, Roberto Fabbricini, ha osservato quanto segue.

Come noto, l'articolo 7, comma 11 del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, prevede, tra gli altri, l'individuazione - con decreto adottato dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delegato allo Sport - di linee guida per la dotazione e l'impiego, da parte delle società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.

In tale contesto, dal 1 luglio 2017, è entrato in vigore l'obbligo per le associazioni e le società sportive dilettantistiche - come definite dall'articolo 5 del decreto ministeriale 24 aprile 2013 - di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici di cui alle disposizioni normative richiamate nel precedente paragrafo.

Con decreto del Ministro della Salute del 26 giugno 2017, adottato di concerto con il Ministro dello Sport sono state fissate le "linee guida sulla dotazione e utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche".

Ciò premesso, il CONI ha esplicitato obblighi e modalità di esecuzione contenuti nella predetta normativa di riferimento, alla luce di quanto previsto nel decreto da ultimo richiamato.

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche, a decorrere dal 1 luglio 2017, hanno l'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita.

Tale obbligo si intende assolto:

  1. a) attraverso l'utilizzo di un impianto sportivo che sia dotato di un defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata;
  2. b) garantendo la presenza di un soggetto debitamente formato all'uso del defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata, durante ogni gara che sia inserita nei calendari delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, nonché durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazione disciplinate dagli Enti di Promozione Sportiva (nel prosieguo, semplicemente "Gara" e al plurale "Gare") e da altre associazioni e società dilettantistiche.

In termini più concreti, quindi, le associazioni e le società sportive dilettantistiche dovranno accertarsi: I) che l'impianto dalle stesse utilizzato per la loro attività abbia un defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata, nonché II) prima di ogni "Gara" e, attraverso un referente dalle medesime all'uopo incaricato, che lo stesso sia perfettamente funzionante e regolarmente manutenuto.

Inoltre, al fine di adempiere agli obblighi su di esse gravanti, le associazioni e le società sportive dilettantistiche - in occasione di "Gare" dalle stesse organizzate all'interno degli impianti nei quali praticano la loro attività - dovranno accertarsi e garantirsi la presenza di una persona debitamente formata all'uso del defibrillatore ovvero di altro dispositivo salvavita. Per persona debitamente formata, si dovrà fare riferimento a quanto previsto dall'articolo 5, comma 7 del decreto ministeriale 24 aprile 2013.

 

A tal fine, si ricorda che le associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate potranno avvalersi di corsi di formazione PSS-D organizzati dalla Federazione Medico Sportiva Italiana, formando un numero più ampio possibile di soggetti che possano legittimamente usare del dispositivo de quo.

Ciò chiarito, si precisa come, in caso di mancanza di defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata all'interno dell'impianto sportivo utilizzato dalle associazioni e società sportive dilettantistiche - ferme le eventuali responsabilità di natura civilistica e penale - è prevista l'impossibilità di svolgere l'attività sportiva all'interno dell'impianto medesimo, risultando quest'ultimo inutilizzabile.

Si evidenzia che l'obbligo di dotazione e impego di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita non trova applicazione per le gare che si tengano al di fuori degli impianti sportivi (sia coperti che scoperti) e per quelle relative alle attività sportive di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, nonché a quelle a ridotto impegno cardiocircolatorio, elencate nell'allegato A al decreto 26 giugno 2017.

Si rimanda infine per le altre ulteriori indicazioni al Regolamento Sanitario Federale, pubblicato nell’apposita sezione del sito Federale.

 

 

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