Ricordiamo che il 30 giugno 2017 scade il termine per l’invio della dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà da parte delle associazioni sportive dilettantistiche  neoiscritte al 5 per mille 2017. La dichiarazione, che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione (ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000), va inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla all’Ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione interessata allegando, a pena di decadenza, la fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2017 e la mancata allegazione del documento di identità alla dichiarazione sostitutiva costituiscono causa di decadenza dal beneficio.


Il modello di dichiarazione sostitutiva è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate -  il modello di dichiarazione sostitutiva per le ASD.

 

La dichiarazione sostitutiva per il 2017 deve  essere trasmessa solo dagli enti di nuova costituzione e dagli enti che non si sono iscritti nel 2016. Le ASD  che sono presenti nell’elenco permanente degli iscritti non sono tenute a inviare la dichiarazione sostitutiva, in quanto la dichiarazione sostitutiva regolarmente presentate nel 2016 esplica effetti anche nell’anno successivo (2017).

 

Attenzione se cambia il rappresentante legale rispetto al 2016

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio perde efficacia, se cambia il rappresentante legale rispetto all'esercizio precedente. Il nuovo rappresentante, a pena di decadenza, dovrà sottoscrivere e trasmettere entro il 30 giugno 2017 al CONI territorialmente competente una nuova dichiarazione sostitutiva, indicando la data della sua nomina, quella di iscrizione dell'ente alla ripartizione del contributo (senza ripresentare la domanda di iscrizione) ed allegando la fotocopia, non autenticata, di un proprio documento di identità,

Requisiti richiesti per essere ammessi al beneficio

le associazioni sportive dilettantistiche, che per poter essere ammesse al beneficio devono possedere i seguenti requisiti:

  • costituzione ai sensi dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
  • possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI;
  • affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
  • presenza nell’ambito dell’organizzazione del settore giovanile;
  • effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Come sanare le irregolarità

Rimane ferma la possibilità prevista dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, per tutti gli enti destinatari del beneficio di procedere, entro il 2 ottobre 2017, alla regolarizzazione della propria posizione ai fini dell’ammissione al riparto delle quote del cinque per mille.

L’ente può sanare la domanda di iscrizione o la dichiarazione sostitutiva che non sia stata regolarmente presentata entro i termini previsti o la dichiarazione sostitutiva alla quale non sia stata allegata copia del documento di identità del rappresentante legale.

In particolare è necessario:

  • essere in possesso dei requisiti per l’ammissione al riparto della quota del cinque per mille alla data originaria di scadenza dei termini di presentazione della domanda di iscrizione ovvero al 7 maggio 2017
  • versare con il mod. F24 la sanzione di euro 258, utilizzando il codice tributo “8115”, senza possibilità di utilizzare in compensazione eventuali crediti a disposizione.
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