AREAFISCALEIl termine fissato per la presentazione non ha carattere perentorio.


In risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-09617 del 29 settembre 2016, relativa alla richiesta di eliminare dal modello EAS le informazioni già conosciute all’Amministrazione finanziaria e di fissare la decorrenza del termine di presentazione del modello EAS dall’inizio dell’attività decommercializzata, anziché da quella di costituzione dell’ente associativo,  l’Agenzia delle Entrate chiarisce che  il termine fissato per la presentazione del modello EAS non ha carattere perentorio e, pertanto la presentazione oltre i termini fissati non preclude definitivamente all’ente di avvalersi del regime agevolativo di non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi di cui agli artt. 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633/72, ma esclude l’applicazione del regime di favore per le sole operazioni compiute antecedentemente alla data di presentazione del modello stesso.


In tal caso, se ricorrono i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria, l’associazione può applicare il predetto regime agevolativo alle operazioni compiute successivamente alla presentazione di detto modello, mentre ne restano escluse quelle compiute antecedentemente alla presentazione del modello EAS.


Si ricorda che, in base all’art.30 del DL 185/2008, gli enti associativi possono fruire delle agevolazioni previste dagli artt. 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633/72 a condizione che siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tributaria di settore e trasmettano all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante l’’apposito modello EAS.


L’Agenzia evidenzia che la trasmissione del modello costituisce non un obbligo ma un onere a carico, in via generale, degli enti non commerciali di diritto privato di natura associativa che intendono fruire delle suddette disposizioni di favore. Detto onere è previsto anche per gli enti associativi che non percepiscono contributi specifici, di cui ai commi 3 e seguenti, dell’art. 148 del TUIR, ma si limitano a riscuotere quote o contributi associativi disciplinati dal comma 1 dell’art. 148 citato.


Con riferimento alla richiesta di eliminare dal modello tutte le informazioni rinvenibili negli atti costitutivi e negli statuti registrati presso l’Agenzia delle Entrate, l’Amministrazione finanziaria osserva che il comma 8 dell’art. 148 del TUIR consente l’applicabilità del trattamento di favore di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 del medesimo articolo a condizione che le associazioni abbiano redatto l’atto costitutivo o lo statuto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata e registrata. Tale condizione non riguarda però gli enti associativi che, pur beneficiando della disposizione del comma 1, non si avvalgono del regime agevolativo recato dai richiamati commi 3, 5, 6 e 7. Pertanto, questi ultimi enti potrebbero non aver redatto lo statuto in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata.


Inoltre, sono consentite forme semplificate di redazione del modello EAS per tuti gli enti i cui dati sono disponibili presso pubblici registri o amministrazioni pubbliche tra cui le associazioni sportive dilettantistiche.


Pertanto l’Agenzia delle Entrate ritiene opportuno che siano mantenute le informazioni attualmente richieste nel modello EAS, poiché tali informazioni costituiscono uno strumento rilevante ai fini dell’analisi del rischio volta a garantire che i regimi tributari diretti ad incentivare il fenomeno del libero associazionismo non costituiscano di fatto uno strumento per eludere il pagamento delle imposte dovute.


Possibile remissione in bonis


L’Agenzia delle Entrate evidenzia, infine, che è comunque consentito all’ente associativo che non abbia presentato il modello nei termini previsti di fruire fin dalla data di costituzione dei benefici fiscali ad essi riservati inoltrando il modello EAS entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (ossia, la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione) e versando contestualmente una sanzione, pari a 250 euro. Si tratta della cosiddetta remissione in bonis, disciplinata dall’’art.2, comma 1, del DL n. 16/2012.


















REMISSIONE IN BONIS - CONDIZIONI
CondizioniAbbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento.
Effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.
Versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

Sulla modalità di funzionamento dell’istituto in parola è intervenuta l’Agenzia delle Entrate (circolare n. 38/E del 28.09.2012) che ha precisato, tra l’altro, che i contribuenti possono ricorrere alla regolarizzazione di cui all’articolo 2, comma 1, DL n. 16/2012 (ovvero la “remissione in bonis”) se la violazione “non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente


Ai fini del perfezionamento dell’istituto in esame, inoltre, occorre versare la sanzione in misura pari a 258 euro, ossia l’importo minimo previsto dal citato articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997. La sanzione :



  • deve essere versata tramite modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili;

  • non può essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (la sanzione rappresenta l’onere da assolvere per aver diritto al riconoscimento dei benefici concessi dalla norma in esame).


Per consentire il versamento, mediante il modello F24, della sanzione è stato istituito il seguente codice tributo:
















CODICE TRIBUTO
CodiceDenominazione
“8114”“Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, dlgs n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del dl n. 16/2012 - RIMESSIONE IN BONIS”

 In sede di compilazione del modello F24 il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati” con indicazione nel campo “Anno di riferimento” dell’anno per cui si effettua il versamento nel formato “AAAA”.


Per approfondimenti si rimanda alla  R.M. 110/E del 12 dicembre 2012 in cui l’Agenzia delle Entrate ha meglio illustrato l’ambito di applicazione della remissione in bonis con particolare riferimento:



  •  agli enti che non hanno presentato il modello EAS;

  •  agli enti che hanno inviato il modello oltre i termini.


In allegato l' interrogazione parlamentare n. 5-09617 del 29 settembre 2016. Documento 


 

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