AREAFISCALELe associazioni sportive dilettantistiche possono rimediare effettuando l’adempimento entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e versando la sanzione di 258 euro.


L’art. 30, DL n. 185/2008 subordina l’applicazione, da parte degli enti non commerciali, delle agevolazioni fiscali previste dagli artt. 148, TUIR e 4, DPR n. 633/72 (non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi ed ai fini IVA di corrispettivi, quote e contributi), oltre al possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, anche alla presentazione del mod. EAS, approvato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 2.9.2009.


In particolare, l’obbligo di presentazione del mod. EAS interessa tutti gli enti privati non commerciali associativi (con o senza personalità giuridica) che si avvalgono delle disposizioni in materia di decommercializzazione dei proventi di cui ai citati artt. 148, TUIR e 4, DPR n. 633/72, “compresi quelli che si limitano a riscuotere quote associative o contributi.


Il modello EAS deve essere inviato, in via telematica - direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel - entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti.


Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. 


Gli enti associativi tenuti alla presentazione del modello EAS per il periodo d’imposta 2016 che non hanno trasmesso entro i termini detto modello, possono rimediare, tramite la remissione in bonis, effettuando l’adempimento entro il 30 settembre e versando, contestualmente, la sanzione di 258 euro, tramite modello F24 (codice tributo “8114”).


In tal modo possono mantenere i benefici fiscali (non commercialità delle quote sociali e dei corrispettivi da soci).


Infatti il Dl n.16/2012 ha stabilito che non è precluso l’accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di una comunicazione preventiva (o di un’altro adempimento di natura formale) non eseguito tempestivamente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, purchè il contribuente:



















REMISSIONE IN BONIS - CONDIZIONI
CondizioniAbbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento.
Effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.
Versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

Sulla modalità di funzionamento dell’istituto in parola è intervenuta l’Agenzia delle Entrate (circolare n. 38/E del 28.09.2012) che ha precisato, tra l’altro, che i contribuenti possono ricorrere alla regolarizzazione di cui all’articolo 2, comma 1, DL n. 16/2012 (ovvero la “remissione in bonis”) se la violazione “non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente".


Ai fini del perfezionamento dell’istituto in esame, inoltre, occorre versare la sanzione in misura pari a 258 euro, ossia l’importo minimo previsto dal citato articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997. La sanzione :




  • deve essere versata tramite modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili;



  • non può essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (la sanzione rappresenta l’onere da assolvere per aver diritto al riconoscimento dei benefici concessi dalla norma in esame).



Per consentire il versamento, mediante il modello F24, della sanzione è stato istituito il seguente codice tributo:
















CODICE TRIBUTO
CodiceDenominazione
“8114”“Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, dlgs n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del dl n. 16/2012 - RIMESSIONE IN BONIS”

In sede di compilazione del modello F24 il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati” con indicazione nel campo “Anno di riferimento” dell’anno per cui si effettua il versamento nel formato “AAAA”.


Per approfondimenti si rimanda alla  R.M. 110/E del 12 dicembre 2012 in cui l’Agenzia delle Entrate ha meglio illustrato l’ambito di applicazione della remissione in bonis con particolare riferimento:



  • agli enti che non hanno presentato il modello EAS;

  • agli enti che hanno inviato il modello oltre i termini.

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