In data 14.11.2023, il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, ha firmato il decreto ministeriale con cui vengono fissati i parametri per la gestione delle richieste dei dipendenti pubblici che intendano lavorare nello sport a titolo oneroso.

Si ricorda, infatti, che a seguito della riforma del lavoro sportivo (art. 25, comma 6, dlgs 36/2021), a partire dal 1° luglio 2023, I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono prestare la propria attività nell'ambito delle ASD e SSD fuori dall'orario di lavoro e fatti salvi gli obblighi di servizio:

  • se volontario previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza;
  • se lavoratore sportivo o amministrativo – gestionale previa autorizzazione all’amministrazione di appartenenza.

L’art. 25 al comma 6 del D. Lgs. 36/2021 prevede l’emanazione di un decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell’interno, il Ministro dell’istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca che stabilisca i parametri per il rilascio o il rigetto delle richieste da parte dei lavoratori dipendenti pubblici di svolgere attività di lavoro sportivo retribuita

 

Il decreto in oggetto è stato firmato il 14 novembre scorso e prevede due condizioni al verificarsi delle quali la P.A. deve rilasciare l’autorizzazione:

  1. assenza di cause di incompatibilità di diritto, che possano ostacolare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione deve essere effettuata tenendo presente la qualifica del dipendente, la posizione professionale e le attività assegnate;
  2. l’insussistenza di conflitto di interessi in relazione all’attività lavorativa svolta nell’ambito dell’amministrazione.

 

Non si ravvisano, quindi, preclusioni o incompatibilità in relazione alla natura del rapporto e in particolare per la collaborazione coordinata e continuativa, che nell’area del dilettantismo, costituisce lo schema di riferimento per lo svolgimento della prestazione lavorativa nel settore sportivo. 

 

Vengono invece definiti i criteri che attengono al ruolo e alla funzione del pubblico dipendente e alla salvaguardia dei principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione pubblica.

 

Viene ribadito che l’attività di lavoro sportivo autorizzata:

  • deve essere svolta al di fuori dell’orario di lavoro;
  • non deve pregiudicare il regolare svolgimento del servizio;
  • non deve intaccare l’indipendenza del lavoratore, esponendo l’amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa;

 

Le amministrazioni verificano, ai fini dell’autorizzazione, che la prestazione di lavoro sportivo non confligga con il regolare e ordinato svolgimento del servizio.

 

Anche al dipendente pubblico con rapporto di lavoro a tempo pieno è consentito lo svolgimento di una seconda attività purché la prestazione di lavoro sportivo non rivesta carattere di prevalenza in relazione al tempo e alla durata. Si considera prevalente l’attività che impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell’orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento.

 

La disciplina del decreto non si applica:

  • al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale,
  • ad atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato, che possono essere autorizzati dalle amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle FSN e dalle DSA o sotto la loro egida, per i quali sono in corso di elaborazione delle linee guida attuative, utili per le amministrazioni di appartenenza che hanno richiesto ulteriori precisazioni e che saranno emanate nelle prossime settimane.

 

 

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