Collaboratori Sportivi: al via la presentazione delle domande per l’indennità di novembre per chi non ha già percepito l’indennità per il mese di marzo, aprile, maggio o giugno
- Pubblicato: 02 Novembre 2020
L’art 17 del D.L. n. 137/2020 (Decreto “Ristori”) ha previsto l’erogazione, per il mese di novembre, un’ulteriore indennità di 800 euro per i lavoratori dello sport con rapporti di collaborazione (ex art. 67, co. 1, lett. M, del Tuir).
Due le modalità di pagamento del bonus di novembre da parte di Sport e Salute:
- automaticamente, per tutti coloro che per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno hanno già ricevuto le somme previste senza comunicazioni da parte di SPORT e Salute di diniego e/o invito alla restituzione in quanto effettivamente non dovuto senza, quindi, dover presentare una nuova domanda;
- dopo aver ricevuto e valutato la domanda inviata dai nuovi aspiranti beneficiari, insieme all’autocertificazione del possesso dei requisiti e a tutta la documentazione richiesta. I soggetti interessati devono utilizzare l’apposita piattaforma.
La domanda dovrà essere compilata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica che sarà attiva dalle ore 14:00 di lunedì 2 novembre sul sito di Sport e Salute. Termine ultimo di presentazione 12 novembre 2020 entro le ore 24.00.
Presupposti
L’indennità spetta ai Collaboratori Sportivi che hanno:
- un rapporto con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché con Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro del CONI alla data del 17 marzo 2020.
- alla data di emanazione del decreto, hanno un rapporto di collaborazione valido anche per il mese di novembre 2020
- cessato, sospeso, o ridotto l’attività per il mese di novembre 2020 a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19;
Non possono chiedere l’indennità i titolari di Partita Iva, le persone iscritte alla Gestione Separata dell’INPS, i pensionati, coloro che hanno percepito il Reddito di Cittadinanza il Reddito di Emergenza e tutti coloro che hanno altri redditi da lavoro, poiché ricadono nelle altre forme di sostegno previste.
L’indennità non è cumulabile con altre prestazioni e indennità previste dal Decreto Legge Cura Italia, così come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Dl Rilancio).
Procedura per la presentazione delle domande il mese di Novembre 2020
Come già nelle precedenti occasioni, la procedura d’invio della domanda prevede 3 fasi:
- la prenotazione: per prenotarsi è necessario inviare un SMS con il proprio Codice Fiscale al numero che sarà comunicato dalle ore 14 di lunedì 2 novembre sull’homepage del sito di Sport e Salute. Nell’SMS inviato per la prenotazione va inserito solo il Codice Fiscale senza spazi o testi aggiuntivi. Dopo aver inviato l’SMS, il richiedente riceverà un codice di prenotazione e l’indicazione del giorno e della fascia oraria in cui sarà possibile compilare la domanda sulla piattaforma. Il sistema assicura che l’ordine di presentazione delle domande corrisponda all’ordine di ricevimento degli SMS.
- l’accreditamento: per accreditarsi alla piattaforma è necessario disporre di un proprio indirizzo mail, del proprio Codice Fiscale e del codice di prenotazione ricevuto a seguito dell’invio dell’SMS al numero sopra indicato. Per accedere all’accreditamento l’utente può utilizzare il link ricevuto via SMS insieme al codice univo di prenotazione o accedere alla piattaforma dall’homepage del sito di Sport e Salute;
- la compilazione e l’invio della domanda: subito dopo l’accreditamento, sarà possibile accedere alla piattaforma, compilare la domanda, allegare i documenti e procedere con l’invio.
Per prepararsi alla presentazione della domanda, Sport e Salute consiglia di:
1) verificare prima la sussistenza dei requisiti per poter presentare la domanda,
2) caricare sul proprio computer, tablet o telefono il pdf dei documenti che andranno allegati ossia:
- documento identità,
- contratto di collaborazione o lettera di incarico o attestazione della società;
3) avere a disposizione i dati essenziali, tra cui:
- Codice Fiscale,
- recapiti di posta elettronica e telefonici,
- residenza e
- IBAN per l’accredito della somma;
- i dati relativi alla collaborazione sportiva, tra cui: nominativo delle parti contraenti, codice fiscale o Partita Iva della Associazione/Società/Organismo Sportivo per cui si presta la collaborazione;
- decorrenza, durata, compenso e tipologia della prestazione;
- l’ammontare complessivo dei compensi sportivi ricevuti nel periodo d’imposta 2019 (il dato è indicato nella Certificazione Unica o nelle Certificazioni uniche ricevute dai committenti).
Per ulteriori informazioni si rinvia alle FAQ pubblicate sul sito di Sport e Salute.
https://www.sportesalute.eu/indennita-collaboratori-sportivi-novembre-faq.html